Giu il mercato nero degli affitti di immobili utilizzati dai migranti irregolari
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 14 settembre 2023 N. 37623
Massima
Va premesso che l'art. 12, comma 5-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui il quale, a titolo oneroso e al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio ovvero ceda, anche in locazione, un immobile a una persona straniera che sia priva di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

La norma incriminatrice, secondo la giurisprudenza di legittimità, è finalizzata a sanzionare il mercato nero degli affitti di immobili utilizzati dai migranti irregolari al fine di contrastare, indirettamente, la permanenza illegale degli stranieri privi di un titolo di soggiorno regolare, incidendo su uno dei loro bisogni primari, ovvero la disponibilità di un luogo in cui abitare.

La fattispecie in esame si caratterizza, altresì, per la presenza del dolo specifico dell'agente, consistente nel fine di conseguire un profitto che si configuri come ingiusto ovvero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in un vantaggio di natura economica che si inserisca in un rapporto contrattuale caratterizzato da uno squilibrio delle prestazioni in favore del titolare dell'immobile, il quale approfitti della precaria condizione dello straniero irregolare (Sez. 1, n. 19171 del 7/04/2009, Gattuso, Rv. 243378 - 01), costretto a subire condizioni contrattuali comunque gravose rispetto ai valori di mercato (Sez. 1, n. 46914 del 10/11/2009, Borgogno, Rv. 245686 - 01).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 14 settembre 2023 N. 37623

1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.

2. Va premesso che l'art. 12, comma 5-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui il quale, a titolo oneroso e al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio ovvero ceda, anche in locazione, un immobile a una persona straniera che sia priva di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

La norma incriminatrice, secondo la giurisprudenza di legittimità, è finalizzata a sanzionare il mercato nero degli affitti di immobili utilizzati dai migranti irregolari al fine di contrastare, indirettamente, la permanenza illegale degli stranieri privi di un titolo di soggiorno regolare, incidendo su uno dei loro bisogni primari, ovvero la disponibilità di un luogo in cui abitare.

La fattispecie in esame si caratterizza, altresì, per la presenza del dolo specifico dell'agente, consistente nel fine di conseguire un profitto che si configuri come ingiusto ovvero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in un vantaggio di natura economica che si inserisca in un rapporto contrattuale caratterizzato da uno squilibrio delle prestazioni in favore del titolare dell'immobile, il quale approfitti della precaria condizione dello straniero irregolare (Sez. 1, n. 19171 del 7/04/2009, Gattuso, Rv. 243378 - 01), costretto a subire condizioni contrattuali comunque gravose rispetto ai valori di mercato (Sez. 1, n. 46914 del 10/11/2009, Borgogno, Rv. 245686 - 01).

3. Nel caso di specie, la circostanza che alle persone offese, prive di regolare permesso di soggiorno, venissero imposte condizioni contrattuali più onerose rispetto quelle applicate agli stranieri "regolari" è stata desunta, in maniera niente affatto illogica, dal fatto che C.C., unico "ospite" nelle strutture gestite dagli imputati che fosse nella disponibilità di un valido titolo di soggiorno, pagasse, per un posto letto analogo a quello assicurato agli stranieri irregolari, soltanto 4 Euro al giorno, a fronte dei 10 Euro che veniva richiesto alle persone offese.

Pertanto, l'assunto difensivo secondo cui Ila sentenza impugnata non avrebbe motivato adeguatamente in relazione alla ingiustizia del profitto appare infondato e, in ogni caso, smentito dall'ammontare del corrispettivo richiesto per l'alloggio, già messo in evidenza nella sentenza di primo grado e ribadito nel provvedimento impugnato.

Quanto, poi, al profilo del dolo specifico, anch'esso è stato correttamente rinvenuto proprio a partire dalla sproporzione tra le condizioni contrattuali assicurate all'unico ospite munito di regolare titolo di soggiorno e quelle praticate nei confronti delle persone offese; chiaro indice della volontà degli imputati di avvantaggiarsi di tale condizione e di conseguire, appunto, un profitto ingiusto in quanto frutto della strumentalizzazione della condizione di debolezza socioeconomica dei migranti irregolari.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati in quanto infondati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2023