4.2. Orbene, secondo il diritto vivente, la detenzione ad altro titolo costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza, purchè risultante dagli atti (Sez. U, n. 7635 del 30/9/2021, dep. 2022, Rv. 282806, in motiv. sub 9.1. e 10. Pag. 14, 15 e 16; Sez. U., n. 35399 del 24/6/2010, Rv. 247837-01; Sez. U. Arena del 2006; negli stessi sensi: Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, in motiv., Rv. 283143; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282888; Sez. 6, n. 36813 del 31/5/2018, n. m.-; Sez. 6, n. 47594 del 14/11/2014, Rv. 261722).
Il giudice, pertanto, nel valutare la causa impeditiva dedotta nell'interesse dell'imputato, anche dal difensore, deve attenersi alla natura della stessa e, ai sensi di quanto dispone l'art. 420 ter, comma 1, codice di rito, informato dell'impedimento ha l'onere di differire l'udienza e procedere alla verifica della sussistenza dell'impedimento stesso.
Con sentenza deliberata, all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 3/11/2022, la Corte di appello di Campobasso, investita dall'impugnazione proposta dall'imputato confermava la sentenza di primo grado, emessa a seguito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato.
Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato a mezzo del comune difensore di fiducia, che, con i motivi in appresso sintetizzati, deduce:
1. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 178 c.p.p., lett. c e art. 420 ter c.p.p.), atteso che la Corte di merito aveva ritenuto legittimo il rifiuto del giudice di primo grado di prendere atto dell'impedimento legittimo dell'imputato (detenuto per altro precario titolo, poi annullato in sede di riesame, sia alla data della udienza di primo grado, sia in quella precedente in cui avrebbe dovuto sottoscrivere il programma propedeutico alla messa alla prova) e di procedere in assenza, ancorchè ne fosse stato tempestivamente informato. Con la conseguente nullità del giudizio (ancorchè abbreviato) celebrato in assenza e della sentenza impugnata.
2. ancora, inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità, avendo la Corte di merito stimato corretto il procedere del giudice di primo grado che non aveva tenuto conto del legittimo impedimento (il medesimo del primo motivo) che aveva impedito all'imputato di sottoscrivere il programma funzionale alla messa alla prova.
3. Con la memoria ed allegata documentazione tempestivamente prodotta, il difensore produceva documentazione attestante lo stato di detenzione del ricorrente alla data di celebrazione dell'udienza del 29 ottobre 2020.
4. I motivi di ricorso di natura processuale sono fondati.
4.1. Nella fattispecie processuale portata all'attenzione della Corte risulta che l'imputato allorquando fu celebrata l'udienza del 29 ottobre 2020 era detenuto per altro titolo (ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 23 ottobre 2020, solo successivamente annullata dal Tribunale per il Riesame Napoli). Il giudice monocratico era stato reso edotto, almeno indirettamente della detenzione, per altra causa, dell'imputato, tanto che conobbe e tenne in non cale la richiesta di rimessione nel termine per la sottoscrizione del programma di riabilitazione funzionale alla messa alla prova.
4.2. Orbene, secondo il diritto vivente, la detenzione ad altro titolo costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza, purchè risultante dagli atti (Sez. U, n. 7635 del 30/9/2021, dep. 2022, Rv. 282806, in motiv. sub 9.1. e 10. Pag. 14, 15 e 16; Sez. U., n. 35399 del 24/6/2010, Rv. 247837-01; Sez. U. Arena del 2006; negli stessi sensi: Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, in motiv., Rv. 283143; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282888; Sez. 6, n. 36813 del 31/5/2018, n. m.-; Sez. 6, n. 47594 del 14/11/2014, Rv. 261722).
Il giudice, pertanto, nel valutare la causa impeditiva dedotta nell'interesse dell'imputato, anche dal difensore, deve attenersi alla natura della stessa e, ai sensi di quanto dispone l'art. 420 ter, comma 1, codice di rito, informato dell'impedimento ha l'onere di differire l'udienza e procedere alla verifica della sussistenza dell'impedimento stesso.
4.3. Del pari deve ritenersi per il secondo motivo di ricorso, ancorchè il processo sia stato celebrato con rito abbreviato, in quanto la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (sul punto specifico Sez. 5, n. 4259 del 6/12/2021, Rv. 282739; Sez. U., n. 33216 del 31/3/2016, Rv. 267237: L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., in quanto l'art. 464-quater c.p.p., comma 7, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.).
5. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione gli atti al Corte di appello di Salerno, per ulteriore corso; la Corte onerata del rinvio valuterà in concreto, anche sulla base degli atti prodotti dalla difesa se il giudice di primo grado fosse nelle condizioni di sospettare (fondatamente) della condizione detentiva dell'imputato al momento della celebrazione della udienza e della sottoscrizione del programma di riabilitazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno.
Motivazione semplificata.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2023