Giu discrimen tra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e il delitto di truffa
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 08 settembre 2023 N. 37008
Massima
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento -e non quello di truffa -la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene.

In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi o raggiri (Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Labellarte, Rv. 262725; vedi anche Sez. 5, n. 18655 del 24/2/2017, Suffer, Rv. 269640; Sez. 5, n. 36905 del 17/6/2008, Jacovitti, Rv. 241588).

In altre parole, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 14609 del 22/2/2017, Piramide, Rv. 269537).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 08 settembre 2023 N. 37008

1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

2. I fatti, per come sono stati ricostruiti nelle due sentenze emesse all'esito del doppio grado di merito, sono così sintetizzabili: l'imputato, simulando la qualità di appartenente alle forze dell'ordine, si è fatto consegnare il telefono cellulare dalla vittima, minorenne, con la scusa di dover effettuare controlli per verificare se fosse provento di furto, dopo aver estratto dal telefono la scheda "sim" e quella "sd"; ha dato, quindi, appuntamento alla persona offesa successivamente per la restituzione, ma non si è mai presentato e si è dileguato, appropriandosi del bene.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento -e non quello di truffa -la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene.

In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi o raggiri (Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Labellarte, Rv. 262725; vedi anche Sez. 5, n. 18655 del 24/2/2017, Suffer, Rv. 269640; Sez. 5, n. 36905 del 17/6/2008, Jacovitti, Rv. 241588).

In altre parole, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 14609 del 22/2/2017, Piramide, Rv. 269537).

Una logica analoga, che valorizza la non adesione consensuale della vittima all'impossessamento (ancorchè tramite artifici e raggiri) da parte dell'autore della condotta, pervade anche l'orientamento secondo cui la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicchè integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 36864 del 23710/2020, Fuzio, Rv. 280323, che, ha qualificato come furto aggravato, anzichè come truffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga).

2.1. Nel caso di specie, è evidente che la dazione del telefono cellulare al ricorrente non era certo finalizzata al trasferimento del possesso e della proprietà del bene, ma aveva avuto solo lo scopo di adempiere all'indicazione ingannevole proveniente dall'autore della condotta, per poterne rientrare in possesso una volta compiuti gli "pseudo accertamenti". In tale situazione, l'impossessamento è avvenuto certamente "invito domino" (e attraverso un atto, in ultima analisi, unilaterale dell'agente), non essendo riscontrabile alcuna volontà, ancorchè viziata da artifici e raggiri, di farlo uscire definitivamente dalla propria disponibilità.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonchè, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2023