1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio - anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia essendo consentito all'imputato di contestarla nei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093).
Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla. E, infatti, l'ha concretamente contestata sia in appello che con il ricorso per cassazione.
Senza contare che, come rilevato dalla Corte di appello, non era vero che la diversa qualificazione giuridica non era stata mai prospettata nel corso dell'intero procedimento, atteso che, nella querela presenta dalla persona offesa (acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), i fatti erano stati ricondotti proprio l'ipotesi delittuosa del furto.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, va ricordato che "ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto" (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, Balzaretti, Rv. 197781; Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873).
Quanto alle circostanze evidenziate dal ricorrente (relative al fatto che l'imputato aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali, di chiudere la cassa e di consegnare gli incassi), va rilevato che esse, di per sè, non attribuiscono un autonomo potere dispositivo sui beni, in quanto relative alle mansioni che normalmente vengono attribuite a un dipendente, che le svolge sotto le direttive del titolare dell'esercizio commerciale.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che deve determinarsi in Euro 3.000,00.
Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 07 settembre 2023