1. L'istanza non può trovare accoglimento.
Va ricordato, infatti, che l'art. 175, comma 1, cod,proc.pen. consente la rimessione in termini soltanto in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nel cui paradigma non rientra la negligenza del difensore.
Questa Corte ha già affermato che "il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sè idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)", (Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 16/11/2021 Cc., dep. 18/01/2022, Coppola, Rv. 282667 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926 - 01).
Tanto viene affermato perchè -per come già rilevato da questa Corte-sussiste un "onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (così, Sez. 2, Sentenza n. 32119 del 02/07/2021, Duceag, non mass.), che, laddove non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia, non è di per sè idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assisto e il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.
L'assolvimento di tale onere di vigilanza non risulta provato in relazione all'odierno ricorso, dove l'enunciazione astratta delle circostanze che avrebbero impedito la presentazione tempestiva dell'impugnazione non è seguita dalla produzione della prova della concretezza di quanto affermato.
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 06 settembre 2023