Giu Sede di legittimità. Il vizio di motivazione, per essere rilevante, non deve riguardare genericamente il versante della condivisibilità o meno delle ragioni che hanno condotto la Corte di merito alla ricostruzione fattuale da essa operata
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 30 agosto 2023 N. 36169
Massima
In sede di legittimità, il vizio di motivazione, per essere rilevante, non deve riguardare genericamente il versante della condivisibilità o meno delle ragioni che hanno condotto la Corte di merito alla ricostruzione fattuale da essa operata, ma deve avere ad oggetto la eventuale manifesta illogicità di tale ricostruzione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 30 agosto 2023 N. 36169

II ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere ora rigettato.

Deve premettersi che, come chiaramente emergente dalla intestazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa del prevenuto, le doglianze da questo mosse alla sentenza impugnata riguardano il profilo del vizio di motivazione e quello della violazione di legge.

Quanto al primo aspetto dedotto, deve ricordarsi che nella presente sede di legittimità il vizio di motivazione, per essere rilevante, non deve riguardare genericamente il versante della condivisibilità o meno delle ragioni che hanno condotto la Corte di merito alla ricostruzione fattuale da essa operata, ma deve avere ad oggetto la eventuale manifesta illogicità di tale ricostruzione.

Ora, nel caso di specie, siffatto vizio non è riscontrabile posto che la Corte di Salerno, la quale ha pur riconosciuto la circostanza che non vi sono fonti dirette di prova del fatto che gli acquisti di sostanza stupefacente attribuiti al A.A. fossero destinati alla costituzione di una provvista per la successiva commercializzazione da parte del medesimo della sostanza stupefacente in tale modo procurata, ha, tuttavia, desunto il fatto che tale sostanza fosse destinata alla rivendita da parte del A.A. sulla base di una pluralità di elementi indiziari, costituiti non solamente dalla circostanza che questi avesse nel tempo acquistato una imponente mole di cocaina, difficilmente compatibile, anche sotto il profilo dell'esborso economico necessario per la sua acquisizione, con un uso esclusivamente personale, ma connessi anche con le particolari modalità di pagamento della sostanza, la quale era ceduta "a credito" salvo essere successivamente saldata allorchè, è legittimo ritenere, la medesima era stata rivenduta, consentendo al A.A. di godere della disponibilità economica necessaria per il suo pagamento, ed ancora con il fatto - non razionalmente giustificabile ove l'imputato fosse stato soltanto uno degli acquirente, consumatori finali dello stupefacente che intrattenevano rapporti con il mondo dello spaccio - che l'imputato si poneva in relazione direttamente con tale C.C., le cui dichiarazioni accusatorie verso l'imputato sono, peraltro, confermate sia dalla figlia che dalla convivente, il quale controllava la "piazza di spaccio" ove il A.A. si riforniva.

La ampia plausibilità della motivazione dellla Corte di appello sul punto, non consente di ritenere fondata la censura formulata dal ricorrente avverso la motivazione della sentenza impugnata.

Anche la valutazione in ordine alla inattendibilità dei testi a discarico, i quali avrebbero fatto riferimento alla circostanza che il A.A. era, in sostanza, il loro mandatario per l'acquisto dello stupefacente successivamente adibito al consumo di gruppo, appare corretta, posto che la Corte di Salerno, sulla scorta anche di quanto in precedenza riportato dal Tribunale di Nocera Inferiore, aveva osservato come le dichiarazioni di tali testi fossero del tutto generiche in particolare in relazione al requisito della preventiva fornitura al delegato per l'acquisto della comune provvista finanziaria, circostanza che, peraltro, si scontra logicamente con il dato dianzi ricordato secondo il quale l'imputato provvedeva al pagamento dello stupefacente non al momento del suo ritiro, cosa che sarebbe stata coerente ove la provvista fosse stata preventivamente allo stesso consegnata dagli altri consumatori, ma in un momento successivo; si tratta di un ulteriore fattore che mina, evidentemente, la valutazione sulla eventuale attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi D.D. e E.E..

Anche la circostanza che la sorte processuale del A.A. sia stata diversa da quella toccata a tale B.B. è dato che - al di là della sua specifica irrilevanza, atteso che non vi è alcun elemento allegato dalla difesa del ricorrente volto ad evidenziare la identità delle posizioni processuali e istruttorie dei predetti imputati, i quali sono stati giudicati, a quanto risulta, addirittura in due processi separati e distinti (sii fa, infatti, riferimento nella sentenza impugnata alla distinta composizione degli organi giudiziari che hanno valutato rispettivamente la posizione dell'uno e quella dell'altro) - non inficia assolutamente la tenuta logica della sentenza impugnata, nè costituisce elemento per ritenere esserci stata alcuna violazione di legge nell'adozione della decisione impugnata, posto che è la stessa Corte di Salerno ad aver posto in luce la diversità del quadro probatorio che ha giustificato un diverso esito del processo a carico del B.B. rispetto a quello a carico del A.A..

Parimenti irrilevante è il fatto, che peraltro non risulta avere costituito fattore segnalata in sede di formulazione dei motivi di appello, che il A.A. sia stato assolto dalla imputazione avente ad oggetto la partecipazione ad un sodalizio criminoso capeggiato dal già citato C.C.; invero il fatto che l'odierno imputato non fosse partecipe, sebbene fosse un abituale acquirente di sostanza stupefacente trattata in seno a tale congrega, degli interessi di questa non è in alcun modo fattore esclusivamente deponente per la destinazione all'uso personale dello stupefacente stesso, ben potendo, evidentemente, un soggetto, pur abitualmente acquirente di stupefacente da lui destinato al successivo spaccio, non essere cointeressato ai destini del sodalizio criminoso che si occupa di fornirgli la sostanza in questione, non partecipando, pertanto, come associato a quest'ultima.

Alla infondatezza dell'articolato motivo di ricorso, fa seguito, oltre al rigetto dello stesso, la condanna, visto l'art. 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2023