CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 22 agosto 2023 N. 35283
Massima
In tema di reati contro il patrimonio, affinchè una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente.
Casus Decisus
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 31 ottobre 2019, esclusa la circostanza aggravante della destinazione della refurtiva a pubblico servizio, ha rideterminato in nove mesi di reclusione ed Euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di A.A. in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5, c.p. (con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).
In ordine alla ricostruzione dei fatti, il (Omissis), alle ore 9.30 circa, i carabinieri di (Omissis) erano informati della presenza di tre persone sospette a bordo di un'autovettura Alfa Romeo 156, che si aggirava tra le frazioni di (Omissis) e (Omissis) dello stesso Comune. I militari, recatisi sul posto, individuata l'auto segnalata, parcheggiata lungo una strada sterrata di campagna, procedevano ad un servizio di perlustrazione, al termine del quale notavano i tre uomini, identificati poi nel A.A., in A.H. e nel minore B.B., questi ultimi due giudicati separatamente.
I tre soggetti si trovavano all'interno di una galleria di una tratta ferroviaria temporaneamente non percorsa a causa di alcuni lavori di adeguamento della vicina autostrada (Omissis) ed erano intenti ad asportare dei cordoni di rame utilizzati per la fornitura dell'elettricità ai treni, che subito dopo caricavano nell'autovettura che, nel frattempo, C.C. aveva recuperato dal luogo del parcheggio; i militari interrompevano l'azione, procedevano all'arresto dei tre e sequestravano la refurtiva, di circa 300 kg. di rame suddiviso in cordoni, del valore di Euro tremila.
I giudici di merito non ritenevano credibile le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio reso all'udienza di convalida dall'imputato, che aveva affermato di essersi introdotto all'interno della galleria insieme ai due amici per raccogliere dell'origano, di avervi trovato i cordoni di rame già tagliati e, credendoli abbandonati, di averli prelevati.
2. Il A.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla natura della res oggetto di furto.
Si deduce che, contraddittoriamente, la Corte territoriale da un lato escludeva la natura di res derelictae dei fili di rame e dall'altro li riteneva non più destinati a pubblico servizio, in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dall'ultima utilizzazione della tratta ferroviaria (Omissis)-(Omissis) (in disuso dall'anno 1987). Soltanto l'abbandono del materiale avrebbe potuto dissolvere la finalizzazione impressa ai fili di rame da parte del proprietario. Invero, la possibilità del loro impiego su altre linee non era conciliabile sul piano logico con la dissipazione della destinazione a servizio pubblico del bene appreso.
2.2. Violazione dell'art. 15 L. n. 210 del 1985.
Si rileva che l'art. 15 L. n. 210 del 1985 trasferiva i beni dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato all'Ente Ferrovie dello Stato - oggi Rete Ferrovie dello Stato Spa - sottraendo il patrimonio così traslato dall'originaria condizione giuridica (demanio, ai sensi dell'art. 822 c.c.), per assoggettarlo al regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato. Un qualunque bene abbandonato dal proprietario soggetto di diritto privato per decenni deve ritenersi ormai res nullius. La società già proprietaria dei fili di rame non provvedeva a custodire i beni dismessi.
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 22 agosto 2023 N. 35283
1. Il ricorso è fondato.
In ordine al primo motivo di
ricorso, va premesso che, in tema di reati contro il patrimonio,
affinchè una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è
necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si
trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di
disfarsene definitivamente (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep.
2021, Degli Innocenti, Rv. 280380; in applicazione di tale
principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con
cui il giudice di merito, condannando gli imputati per il reato di
furto aggravato, aveva escluso che costituissero res derelictae,
ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro
condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di Euro
cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non
recintato e ben tenuto; Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di
Benedetto, Rv. 263105; in applicazione del principio, la S.C. ha
ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
merito, condannando l'imputato per il reato di furto aggravato,
aveva escluso che costituisse res derelicta, ovvero cosa
abbandonata con l'intenzione di disfarsene, un tubo di rame
inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo
di recinzione, adibito a fungaia).
Nel caso di specie, come osservato
dal ricorrente, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha
escluso la possibilità di ritenere res derelictae i beni sottratti
dagli imputati, rilevando che, sebbene la tratta ferroviaria fosse
inutilizzata da qualche decennio, non poteva escludersi l'evenienza
di una futura riattivazione della linea ferroviaria e - anche
permanendo l'inoperatività della linea - di un'utilizzazione del
rame su altre linee.
Ebbene, la pronuncia impugnata deve
essere ritenuta viziata, in quanto il dato dell'inoperatività della
tratta ferroviaria da oltre un decennio poteva effettivamente
comportare un'erronea interpretazionè-idegli imputati circa
l'altruità del rame, integrante un errore sul fatto rilevante ai
fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo ex art. 47,
comma 3, c.p., avendo potuto agire il A.A. in buona fede, nella
convinzione che si trattasse effettivamente di cose ormai vetuste,
prive di qualsiasi forma di impiego, non sorvegliate ed abbandonate
dal proprietario (Sez. 4, n. 41129 del 30/09/2021, Crisafulli, non
massimata).
Il secondo motivo di ricorso deve
ritenersi assorbito e, in ogni caso, non è proponibile in sede di
legittimità per difetto di devoluzione, in quanto non proposto con
l'atto di appello.
2. Stante l'assenza dell'elemento
soggettivo del reato, la sentenza deve essere annullata senza
rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perchè il fatto non costituisce reato.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 31 maggio
2023.
Depositato in Cancelleria il 22
agosto 2023