Giu È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la carenza di motivazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - ORDINANZA 14 agosto 2023 N. 34914
Massima
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la carenza di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - ORDINANZA 14 agosto 2023 N. 34914

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la carenza di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).

In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.

Conclusione

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2023