Giu Reati tributari e patteggiamento. Deve essere sempre disposta la confisca.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 11 agosto 2023 N. 34829
Massima
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, stesso decreto, impone la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero, quando ciò non sia possibile, dei beni dei quali la persona condannata ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Si tratta di statuizione obbligatoria che il giudice deve adottare anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 11 agosto 2023 N. 34829

1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre per l'annullamento della sentenza dell'8 giugno 2022 del Tribunale di Trapani che ha dichiarato la sig.ra A.A. colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, c.p., 2 e 8, D.Lgs. n. 74 del 2000, e l'ha condannata alla pena (principale), condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie.

1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge (ed in particolare del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis) sotto 11 profilo dell'omessa applicazione della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputata per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

2.11 difensore di fiducia della A.A., Avv. Gianfranco Bonetti, ha depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3.11 ricorso è fondato.

4.Osserva il Collegio:

4.1.in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, stesso decreto, impone la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero, quando ciò non sia possibile, dei beni dei quali la persona condannata ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto;

4.2.si tratta di statuizione obbligatoria che il giudice deve adottare anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. 5, n. 9783 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893);

4.3.1a natura obbligatoria della confisca riflette le sue conseguenze anche sul piano della motivazione, essendo il giudice obbligato a dare conto del mancato esercizio di tale potere/dovere;

4.4.nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo condannato l'imputata per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, ha omesso di disporre la confisca e, comunque, di pronunciarsi sul punto (non essendo noto se sia ancora possibile la confisca diretta di tale profitto e/o prezzo piuttosto che quella in forma equivalente sollecitata dal pubblico ministero ricorrente);

4.5.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, competente a decidere ai sensi dell'art. 569, u.c., c.p.p.;

4.6.resta ferma la condanna, ormai irrevocabile, dell'imputata per i reati a lei ascritti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2023