Giu rICETTAZIONE E IPOTESI ATTENUATA: si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133, ivi compresa la capacità a delinquere
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 09 agosto 2023 N. 34744
Massima
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133, ivi compresa la capacità a delinquere (C., Sez. II, 14.10-2.11.2022, n. 41289; C., Sez. II, 6.7-27.9.2021, n. 35528; C., Sez. II, 6.12.2013, n. 51818; C., Sez. VI, 2.2.2011, n. 7554) e, in particolare, i precedenti penali (C., Sez. II, 8.1.2009, n. 3188); il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; se, invece, è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 (C., Sez. II, 10.6-22.7.2022, n. 29346; C., Sez. I, 13.3.2012, n. 13600; C., Sez. II, 9.7.2010, n. 28689).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 09 agosto 2023 N. 34744

A.A. ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 18/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che il 14/09/2020 lo aveva condannato per concorso in ricettazione di un ciclomotore, compendio di furto ai danni di A.A..

Deduce il ricorrente vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., considerato che il ciclomotore non aveva valore economico di mercato stante il fatto che risaliva a vent'anni prima e si trovava in pessime condizioni.

Rileva che la Corte territoriale sul punto si è limitata ad affermare che nel caso in esame non poteva essere riconosciuta l'ipotesi attenuata perchè la mancata riconducibilità del veicolo e del contrassegno a colui che lo guidava ha comportato l'impossibilità di risalire ad eventuali violazioni anche gravi del codice della strada. Rileva che trattasi di un ragionamento ipotetico ed astratto che non trova alcun fondamento nel caso in esame e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di attenuante di cui all'art. 648 co 2 c.p..

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha negato l'ipotesi attenuata contemplata dall'art. 648 su presupposti che, non solo non sono stati provati, ma non rientrano neppure nella disposizione in esame.

Secondo una costante giurisprudenza l'attenuante deve essere accertata valutando ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, del fatto e della personalità del suo autore (C., Sez. II, 20.6.2017, n. 42866; C., Sez. II, 15.11.2013, n. 50066; C., Sez. I, 7.7.2010, n. 33510; C., Sez. V, 18.4.2002).

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133, ivi compresa la capacità a delinquere (C., Sez. II, 14.10-2.11.2022, n. 41289; C., Sez. II, 6.7-27.9.2021, n. 35528; C., Sez. II, 6.12.2013, n. 51818; C., Sez. VI, 2.2.2011, n. 7554) e, in particolare, i precedenti penali (C., Sez. II, 8.1.2009, n. 3188); il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; se, invece, è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 (C., Sez. II, 10.6-22.7.2022, n. 29346; C., Sez. I, 13.3.2012, n. 13600; C., Sez. II, 9.7.2010, n. 28689).

Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648 co 2 (ora 648 co 4) cod.pen con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Salerno. Deve essere dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 4 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno.

Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2023