1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
Come evidenziato anche nelle conclusioni del P.G., la Corte di appello, a fronte di analoga censura sollevata con i motivi di impugnazione, ha correttamente affermato (pag. 8) la regolarità della notifica deil'avviso di conclusione delle indagini all'imputato effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p., sulla base di ricerche della polizia giudiziaria infruttuose effettuate nel luglio 2015 presso la residenza in (Omissis), frazione (Omissis), (Omissis), attestato dal relativo certificato anagrafico prodotto dalla difesa, e in (Omissis), in via (Omissis), domicilio di fatto. Egli, inoltre, non era presente in alcun istituto penitenziario dello Stato. Da qui la sua irreperibilità, essendo le ricerche state effettuate con dati anagrafici corretti.
Pertanto, la vocatio in ius risulta essere stata correttamente eseguita mediante notifica presso il difensore fiducia nel frattempo nominato, presso il quale peraltro era stato eletto domicilio.
Il ricorso non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, risultando così inammissibile per difetto di specificità.
2. Del pari, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque inammissibile.
Come evidenziato a pagina 10 della sentenza impugnata (il corsivo è del Collegio), "come riferito dalla persona offesa, è confermato dagli altri testimoni che hanno assistito al fatto, il A.A., visibilmente ubriaco, ha afferrato il viso di W.W. (che peraltro non conosceva), l'ha attirata a sè, e quindi l'ha baciata sulla bocca insistentemente, lasciandole tracce di saliva. Si è trattato inequivocabilmente di un atto di violenza sessuale in quanto posto in essere nei confronti di un soggetto non consenziente e diretto a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore, non essendo correlabile, come sostenuto dall'imputato, alle "usanze" del suo paese di origine, sia perchè accompagnato da costrizione, sia perchè caratterizzato da un contatto intimo (bacio dato quantomeno a labbra dischiuse, con passaggio di saliva)".
La motivazione della Corte di appello appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui rientra nella nozione di "atto sessuale" qualunque atto che coinvolga, oggettivamente, la corporeità sessuale della persona offesa, nella prospettiva dell'autore di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale e sia, nel contempo, idoneo a compromettere la libertà sessuale della vittima. Per la consumazione del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. è infatti sufficiente una "immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima", che si realizza quando l'agente ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e ia vittima (Sez. 3, n. 57515 del 27/09/2018, Gatto, n. m.; Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, Rv. 283003 - 01; Sez. 3, Sez 3, n. 17414 del 18/02/2016, Rv. 266900 - 01).
Sez. 3, n. 12728 del 12/03/2021, Lugari, ha poi precisato che "la valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola. L'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 237294)".
Quanto alla valenza sessuale del "bacio", questa Corte ha reiteratamente affermato (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 261634 - 01) che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, assumono rilevanza tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene,.possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, i quali devono "costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo (così questa sez. 3, n. 10248 del 12.2.2014, M., rv. 258588)". La pronuncia ultima citata (richiamata recentemente da Sez. 3, n. 36636 dell'11/07/2019, Piccirillo, n. m.) ha chiarito che la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel ritenere il bacio "quale "atto sessuale" anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra (così questa sez. 3 n. 41536, 29.10.2009, non massimata, relativa a una fattispecie in cui l'imputato, afferrandola per il collo, aveva tentato di baciare il viso della parte lesa senza assicurarsi il suo previo consenso). Nella medesima decisione, richiamata nella più volte citata sentenza 10248/2014, si precisava anche che, ai fini della configurabilità del reato, non può essere operata alcuna distinzione con riferimento all'intensità del bacio, tale da escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e riservare la nozione di atto sessuale solo quelli più penetranti, considerando che entrambe le tipologie sono idonee a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo, concretandosi in un atto idoneo a invadere la sua sfera intima ed integrare, pertanto, uno degli elementi materiali del reato di violenza sessuale, tranne nel caso in cui si tratti di baci leggeri scambiati in contesti non erotici che ne escludano la connotazione sessuale".
Si ricordava anche, in quell'occasione, che la questione relativa all'individuazione della condotta di rilievo penale "è stata diffusamente trattata in altra pronuncia (sez. 3 n. 33464/2006), mediante ampi richiami ai precedenti, giungendo alla conclusione che essa comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorchè fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (vedasi anche sez. 3 n. 45950/2011; sez. 3 n. 41096/2011; sez. 3 n. 12506/2011; sez. 3 n. 21840/2011; sez. 3 n. 21336/2010; sez. 4 n. 3447/2008; sez. 3 n. 35365/2007)".
Del resto, la stessa sentenza citata dal ricorrente (n. 25112/2007), evidenzia come "non soltanto il bacio profondo, o bacio alla francese, col contatto delle lingue (o con penetrazione, per usare il linguaggio del ricorso), ma anche il bacio limitato al semplice contatto delle labbra, configura un atto sessuale idoneo a invadere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integra uno degli elementi materiali delle fattispecie penali previste negli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. ".
Quanto alla asserita natura "repentina" del gesto, la sua presenza, anzichè escludere il fatto, lo conferma: la giurisprudenza della Corte è infatti granitica (v. Sez. 3, n. 1559 del 19/11/2021, dep. 2022, Pavin) nell'affermare che è "sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3,n. 6340 del 01/02/2006, Rv.233315)... Deve, quindi, ribadirsi che, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettvo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado e; provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez.3, n. 6945 dei 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n. 46170 del 18/07/2014, Rv.260985)".
Nel caso di specie, la concorrente circostanza che i(bacio sia stato imposto alla vittima, in assenza di consenso, con atteggiamento repentino, e abbia lasciato sulle sue labbra tracce di saliva, non lascia dubbi sulla valenza erotica del gesto, peraltro già ricondotto alla fattispecie attenuata dell'art. 609-bis c.p..
Come correttamente evidenziata dal Procuratore generale, il ricorso appare meramente "contestativo" e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, conforme alla pacifica giurisprudenza della Corte e non manifestamente illogica o contraddittoria.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degii artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 01 agosto 2023