1. Il ricorso, non essendo inammissibile, impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.
2. Occorre premettere che la ricorrente, all'epoca dei fatti, risultava iscritta nel registro dei praticanti avvocati presso il Foro di Fermo, non essendo neppure iscritta nella Sezione speciale dell'Albo prevista per gli "Avvocati stabiliti".
La Corte di appello ha enucleato plurimi atti rientranti nella specifica attività professionale dell'avvocato e non qualificabili, come dedotto dalla ricorrente, quale mera consulenza legale.
La A.A., infatti, aveva ricevuto da B.B. un incarico professionale contemplante l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nell'ambito della controversia che vedeva contrapposto il primo alla (Omissis). L'incarico, inoltre, prevedeva la remunerazione tanto nel caso di conciliazione che nell'ipotesi di giudizio.
Altrettando inequivocabile è il conferimento del mandato difensivo, questa volta in favore della sola A.A., da parte del B.B. in occasione della perquisizione alla quale veniva sottoposto.
E' pur vero che la nomina quale difensore costituisce un atto unilaterale dell'indagato, ma la Corte di appello ha sottolineato plurimi elementi fattuali dai quali desumere l'effettivo svolgimento del mandato defensionale, sia pur per un periodo di tempo limitato.
In particolare, sottolineano i giudici di merito come la A.A., nell'annunciare la volontà di rinunciare al mandato, chiedeva al B.B. il saldo per le prestazioni eseguite, il che - secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede - presuppone logicamente che vi sia stato lo svolgimento di attività professionale e che la ricorrente avesse ricevuto anche un acconto.
Altrettando eloquente è stata considerato il contenuto della mail con la quale la A.A. comunicava che, ottenuto il pagamento, avrebbe inviato al B.B. "il tuo fascicolo" nonchè a comunicare alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza l'avvenuta rinuncia all'incarico.
2.1. Orbene, sulla base di tali elementi, si pone la questione concernente l'effettivo svolgimento di atti tipici e riservati ai soggetti abilitati alla professione forense.
Tuttavia, deve rilevarsi l'intervenuta, prescrizione, maturata al più tardi il 28 febbraio 2023, considerando il termine massimo pari a sette anni e sei mesi, nonchè la data di consumazione del reato (28 agosto 2015, così come indicata nel capo di imputazione), nè risultano periodi di sospensione idonei a far ritenere non ancora maturato il termine di prescrizione.
Premesso che, sulla scorta delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e dei motivi di ricorso, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), deve dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2023