Giu MEDIAZIONE PENALE: Le nuove previsioni contenute all'art. 129-bis e 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 13 giugno 2023 N. 25367
Massima
Le nuove previsioni contenute all'art. 129-bis e 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione. In particolare, l'art. 129-bis cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere - essenzialmente discrezionale - riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi. L'opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l'autore e la persona offesa, all'idoneità del percorso riparativo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto. Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Analogamente in relazione all'omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa contemplato dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. poiché anche tale norma non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso, né può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento. L'avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 13 giugno 2023 N. 25367

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre in primo luogo precisare che le nuove previsioni contenute all'art. 129-bis e 419, comma 3-bis, c.p.p. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione.

In particolare, l'art. 129-bis c.p.p., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere - essenzialmente discrezionale - riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi.

A ben vedere, infatti, l'opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l'autore e la persona offesa, all'idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto.

Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, nè di motivare la sua scelta" con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, nè speciale, nè di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'art. 178, lett.c), c.p.p..

Analoghe considerazioni valgono anche in relazione all'omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa contemplato dall'art. 419, comma 3-bis, c.p.p..

La norma, infatti, non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso, nè può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento.

L'avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa.

2.1. Occorre, infine, aggiungere che la deduzione della nullità della sentenza per una violazione asseritamente intervenuta prima della formulazione della richiesta di patteggiamento, esula dalle ipotesi rispetto alle quali l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente la proposizione del ricorso in cassazione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2023