In tali evenienze è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, nel caso di giudizio immediato, sorto a seguito di opposizione a decreto penale.
3. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza del 3 ottobre 2022 ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che al contrario non doveva celebrarsi, essendo il giudizio nato a seguito di opposizione a decreto penale, con contestuale richiesta di giudizio immediato.
In proposito, è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale il provvedimento con tali caratteristiche sia da qualificare abnorme per la determinazione di una stasi processuale. Infatti, è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, nel caso di giudizio immediato, sorto a seguito di opposizione a decreto penale (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Rv. 277638; Sez. 5, n. 32160 del 07/03/2016, Rv. 267715; Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Rv. 268487; Sez. 3, n. 55516 del 14/11/2017, Rv. 272164).
Nel caso di specie, l'atto impugnato per il quale non è previsto autonomo mezzo di impugnazione, deve ritenersi funzionalmente abnorme, avendo determinato una indebita regressione del procedimento, alla stregua di una ravvisata, insussistente violazione di legge processuale.
L'art. 461 c.p.p., infatti, prevede che, con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. Di conseguenza, in base al chiaro disposto normativo, all'esito dell'opposizione, ove la parte non abbia optato per un rito alternativo, il giudizio segue a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5, ovvero mediante la fissazione della udienza dibattimentale. Il decreto penale di condanna, infatti, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3, è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio.
4. Ne consegue che il provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti gli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l'ulteriore corso.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2023