Con riferimento ai messaggi "whatsapp" e agli sms rinvenuti in un telefono cellulare si è poi precisato che i relativi testi non rientrano neanche nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991).
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Con il primo motivo, il ricorrente solleva due questioni che attengono entrambe al mancato rispetto di norme procedurali.
2.1. La censura, sollevata nel primo motivo, con la quale il ricorrente ha eccepito la nullità e l'inutilizzabilità degli esiti dei "post" pubblicati su Facebook, delle riproduzioni fotografiche, dei messaggi telefonici e delle comunicazioni telematiche registrate sulla memoria del telefono cellulare acquisite, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., all'esito della produzione della parte civile quale frutto della propria attività investigativa, è inammissibile in quanto non risulta essere stata sollevata con il ricorso in appello.
Essa, in ogni caso, non coglie nel segno in quanto, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, a cui questo Collegio intende dare seguito, gli sms, i messaggi "whatsapp" e di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare, i messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e, pertanto, con riferimento ad essi, non trova applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art,254 c.p.p. (Sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022, Ricciarelli, Rv.283319-01;Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272319-01; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124-01 che, in motivazione, ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi). Con riferimento ai messaggi "whatsapp" e agli sms rinvenuti in un telefono cellulare si è poi precisato che i relativi testi non rientrano neanche nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991). Nel caso di specie, la parte civile si è limitata ad acquisire ex post i dati, conservati nella memoria del telefono, che documenta i flussi di comunicazioni.
2.2. E' invece fondata la censura, sollevata sempre con il primo motivo, concernente l'inutilizzabilità a fini probatori dei verbali di sommarie informazioni assunte dal difensore della parte civile.
Ed invero, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte d'appello, a fondamento della propria decisione, ha richiamato i verbali di assunzione di informazioni, ritenute non acquisibili dal giudice di primo grado (come risulta dall'esame del verbale dell'udienza del 20 marzo 2018, dinanzi al giudice di primo grado e consultabile da questa Corte di legittimità attesa la natura del vizio dedotto), riportando testualmente, tra virgolette, le dichiarazioni di C.C., D.D., E.E., F.F., rese in sede di informazioni assunte dal difensore e non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto utilizzabili siffatti verbali.
Orbene, le dichiarazioni rese e riprodotte nei verbali devono essere considerate come dichiarazioni stragiudiziali che avrebbero dovuto fare ingresso nel processo secondo le regole del mezzo di prova ad esse proprio, cioè con una testimonianza, e che avrebbero dovuto essere assoggettate alle regole di valutazione probatoria proprie del mezzo di prova in questione. La motivazione, dunque, si sarebbe dovuta basare solo su quanto espressamente dichiarato dai testi in udienza senza alterazioni o integrazioni derivanti dalla trascrizione di quanto in precedenza riportato per iscritto.
3. L'accoglimento del primo motivo in parte qua rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso. L'inutilizzabilità delle risultanze dei verbali, infatti, si ripercuote all'evidenza sullo spettro argomentativo della sentenza impugnata in quanto la conferma della condanna si fonda essenzialmente sulle predette dichiarazioni irritualmente acquisite.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
5. Deve essere disposta, ai sensi del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello ci Napoli.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2023