1. Il primo motivo di ricorso è fondato n& termini che seguono.
2. La Corte territoriale, in ragione degli accertamenti ematici su prelievi eseguiti sull'imputata in seguito a un incidente coinvolgente la vettura dalla stessa condotta, ha ritenuto accertata l'assunzione di stupefacente (cocaina) da parte di A.A. e che la stessa si sia posta alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo detta assunzione. La ricorrente non contesta l'accertamento della guida dopo l'assunzione di stupefacente ma si duole del vizio motivazionale relativo alla ritenuta alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione, in quanto il relativo accertamento si sarebbe fondato solo sul dato oggettivo dell'incidente coinvolgente la vettura dell'imputata, a seguito di perdita di controllo del veicolo (che la ricorrente, sin dal primo grado, ricollega a un colpo di sonno).
3. Premesso l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione ed evidenziate le relative critiche mossegli dalla ricorrente, ai fini del merito cassatorio deve evidenziarsi che, per principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S. non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (circostanza nella specie non controversa), essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze (ex plurimis: Sez. 4, n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140; Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009, Giardini, Rv. 245535).
Lo stato di alterazione, laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può essere ritenuto provato in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, inerenl:i al momento del fatto (ex plurimis: Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2020, De Rosa, Rv. 284099; Sez. 4, n. 48632 del 05/10/2022, Guarino, Rv. 283927).
3.1. Ne consegue dunque che lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verificazione di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all'esito di un processo logico-inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto (cioè al momento della guida del veicolo).
4. Orbene, la Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio di cui innanzi. Essa si è difatti solo limitata a valorizzare il dato oggettivo della perdita di controllo del veicolo, desunta dallo sbandamento della vettura verso veicoli in sosta, senza evidenziare, nella condotta di guida, elementi sintomatici della sua derivazione (perlomeno anche) dall'alterazione psico-fisica oggetto di prova e non da altra condotta dell'imputata, eventualmente anche colposa. In merito la Corte territoriale si è limitata a valorizzare solo l'assenza di tracce di frenata ma senza riferimento alcuno alle condizioni di contesto ovvero alla velocità della vettura, che avrebbero invece reso necessaria la detta frenata.
5. All'accoglimento della censura segue l'annullamento della sentenza impugnata con, rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, resta assorbito il ricorso in merito alla violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., dedotta con il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2023