Giu omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e Il raddoppio dei termini di prescrizione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 19 maggio 2023 N. 21464
Massima
Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 19 maggio 2023 N. 21464

3. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

4. Preliminarmente deve rilevarsi che i reati non risultano prescritti, in quanto commessi il (Omissis).

Infatti, "Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 6, c.p., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma 4, c.p., trova applicazione esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro" (Sez. 4 -, Sentenza n. 29439 del 13/11/2019 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280830 01).

La norma (art. 157, comma 6, c.p.p.) vigente al momento della commissione dei reati ((Omissis)) prevedeva che "I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli art. 449 e 589, secondo e comma 3, nonchè (...)". Il termine massimo di prescrizione, quindi, risulta di 15 anni, ex art. 157 e 161 c.p. oltre alle sospensioni per giorni 241. I reati, conseguentemente, non risultano prescritti.

5. La sentenza di annullamento della Cassazione n. 9745 del 2021 ha evidenziato come non fosse chiarita la posizione del ricorrente, committente dei lavori, in relazione alla accertata idoneità "tecnico professionale dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, e la regolarità della sua posizione contributiva, attestata dalla presenza in atti del DURC, aggiornato al giugno 2007". Inoltre, la Cassazione aveva rilevato come il ricorrente avesse nominato diverse figure professionali "deputate a svolgere incarichi di progettazione, esecuzione e verifica della conformità delle opere (...) di un progettista, di un direttore dei lavori e di un coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione".

5. 1. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Vedi Sez. 4 -, Sentenza n. 5946 del 18/12/2019 Ud. (dep. 17/02/2020) Rv. 278435 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3563 del 18/01/2012 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252672 - 0).

Per la sentenza impugnata il ricorrente, committente delle opere edilizie, tramite l'ingegnere G.G. ("figura strettamente di fiducia della proprietà") avrebbe seguito costantemente tutti i lavori del cantiere "con il compito di controllare tutto l'aspetto tecnico, anche quello dell'utilizzo dei materiali e dell'acquisto".

Da questa costante presenza in cantiere la decisione deduce che l'imputato fosse sempre a conoscenza delle scelte tecniche relative all'attività edilizia e, quindi, anche alla scelta di modificare i materiali del cornicione, dall'iniziale cartongesso al cemento armato. Per la sentenza impugnata l'opera imponente non poteva passare inosservata alla committenza (tramite la presenza di G.G.) e sarebbe stata evidente (ictu oculi) a chiunque la sua pericolosità.

Tuttavia, un conto è la visione della modifica della struttura (evidente a chiunque per le sue dimensioni) altra questione è quella della sua evidente pericolosità, non affrontata dalla sentenza impugnata. Per la responsabilità del committente non è sufficiente la consapevolezza della modifica della struttura (cornicione), ma risulta essenziale anche, e soprattutto, un'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Il committente avrebbe dovuto, anche, accorgersi a colpo d'occhio del pericolo della struttura, aspetto non valutato minimamente dalla decisione impugnata che si limita alla considerazione della visibilità, a chiunque, della diversità dei materiali del cornicione. Questo, però, non significa che il committente poteva immediatamente percepire il pericolo. Pericolo non percepito neanche dai tecnici (esperti) che lo hanno progettato e da quelli che lo hanno realizzato (pure loro esperti di edilizia). La causa del crollo, infatti, è derivata (come rilevato dalle sentenze di merito) dalla inesatta lunghezza dei ferri di ancoraggio (corti) del cornicione alla struttura. Conseguentemente, se così è, solo un esperto, con opportune analisi e calcoli, avrebbe potuto percepire il pericolo e disporre per evitarlo.

Infine, la sentenza analizza la posizione di G.G. e lo considera un esperto, ma in modo assertivo e senza una adeguata motivazione con riferimento a elementi acquisiti all'istruttoria. G.G. viene qualificato ingegnere (tanto da dirigere tutti i lavori, nonostante la presenza di idonei tecnici nominati per le relative funzioni) senza nessun accertamento della sua qualifica (il ricorrente evidenzia la qualifica di magazziniere di G.G. - assunto con contratto a progetto dal maggio all'ottobre del 2007 - e rappresenta che dalla verifica sul sito internet del Consiglio nazionale degli ingegneri non risulta nessun Ing. G.G.).

5. 2. Conclusivamente la Corte di appello dovrà procedere a nuovo esame dei profili riguardanti la posizione di G.G., la sua posizione formale, e di fatto, nella struttura aziendale e sul cantiere oggetto dell'infortunio. Inoltre, ove fosse accertata la presenza in cantiere in nome e per conto dell'imputato, la sua eventuale percepibilità ("immediata percepibilità") di situazioni di pericolo derivanti dalla modifica strutturale del cornicione, per quanto sopra detto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2023