Giu Nel caso in cui l'imputato sia tutelato in giudizio da due difensori entrambi hanno pieno ed autonomo diritto a ricevere gli avvisi relativi alla vocatio in ius
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 19 aprile 2023 N. 16564
Massima
Nel caso in cui l'imputato sia tutelato in giudizio da due difensori - cosa che gli è ovviamente consentita ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. pen. - entrambi hanno pieno ed autonomo diritto a ricevere gli avvisi relativi alla vocatio in ius per cui l'eventuale notificazione di tali atti ad uno solo dei detti difensori integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta pertanto all'ordinario regime delle sanatorie ove non tempestivamente eccepita.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 19 aprile 2023 N. 16564

Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con le conseguenze di seguito precisate.

Come la logica del giudizio impone, va dapprima esaminato il primo motivo di impugnazione, stante il suo carattere preliminare.

Con esso la ricorrente difesa si è doluta del fatto che l'avviso di trattazione del giudizio di fronte alla Corte di appello fosse stato notificato ad uno solo dei difensori fiduciari dell'imputato.

Deve, effettivamente rilevarsi che, per come è d'altra parte evincibile anche attraverso l'esame della intestazione della sentenza impugnata, per un verosimile errore della cancelleria della Corte di appello felsinea, quali difensori del prevenuto erano stati indicati la avv.ssa Elisa Sforza, del foro di Bologna, la quale è anche la redattrice del ricorso per cassazione dal quale è scaturito il presente giudizio, e l'avv. Andrea Iurato, del foro di (Omissis), cui è stato inviato l'avviso di udienza di fronte alla Corte distrettuale; agli atti vi è, invece, la prova che l'odierno imputato era difeso di fronte alla Corte distrettuale, oltre che dalla avv.ssa Sforza, anche dall'avv. Andrea Iurato del foro di Bologna (si veda, infatti, la produzione documentale dimessa, in allegato al ricorso per cassazione, dalla difesa dell'imputato, ove, su carta intestata del Tribunale di Ferrara, risulta chiaramente che il prevenuto era difeso, fra l'altro, dall'avv. Iurato del foro di Bologna).

Tanto considerato, è a questo punto utile rilevare che non vi è dubbio che nel caso in cui l'imputato sia tutelato in giudizio da due difensori - cosa che gli è ovviamente consentita ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.p. entrambi hanno pieno ed autonomo diritto a ricevere gli avvisi relativi alla vocatio in ius; l'eventuale notificazione di tali atti ad uno solo dei detti difensori integra, per costante giurisprudenza di questa Corte una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 dicembre 2018, n. 55800), soggetta pertanto all'ordinario regime delle sanatorie ove non tempestivamente eccepita (per tutte si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 settembre 2013, n. 38021).

Onde risolvere la quaestio proposta dal motivo di impugnazione in esame si tratta, pertanto, di verificare se la difesa del ricorrente abbia, in grado di appello, tempestivamente dedotto relativa questione.

Trattandosi di ipotesi di nullità che si sarebbe verificata anteriormente alla celebrazione del giudizio la stessa - non soggetta a sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p., atteso che il difensore non citato dell'imputato non è comparso in giudizio - doveva essere eccepita con la prima difesa, successiva all'atto viziato, articolata dalla parte che vi aveva interesse.

Cosa questa che effettivamente risulta essere avvenuta, avendo la avv.ssa Sforza, cioè la rappresentante della difesa citata in giudizio del A.A. , in sede di articolazione delle conclusioni scritte in grado di appello - giova, infatti, ricordare che il procedimento di appello si è svolto nelle forme previste dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23-bis, comma 1, convertito con modificazioni con L. n. 176 del 2020 - rilevato per prima cosa in difetto di pienezza del contraddittorio, posto che l'altro difensore del prevenuto non aveva ricevuto alcuna citazione per il grado di appello.

Sul punto la sentenza è rimasta del tutto muta, non avendo la Corte territoriale rilevato il vizio determinatosi a causa della manchevole vocatio in ius della difesa dell'imputato.

Tale circostanza per un verso travolge integralmente il giudizio di gravame, celebratosi in assenza delle opportune garanzie nei confronti della ricorrente difesa, per altro verso impone a questa Corte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo risultati assorbiti gli altri motivi di impugnazione dedotti dalla difesa del ricorrente, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione personale, rinnovata la citazione in giudizio delle parti in causa, provvederà alla nuova celebrazione del processo in appello a carico del A.A..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2023