Giu Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 05 aprile 2023 N. 14514
Massima
I presupposti che condizionano l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono normativamente individuati nella tenuità dell'offesa e nella non abitualità della condotta illecita, aspetti che devono imprescindibilmente coesistere. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 05 aprile 2023 N. 14514

1.Il ricorso è fondato quanto alla eccezione relativa alla applicabilità dell'art. 131-bis c.p..

1.1 Per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, infatti, sono precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).

Nel caso in esame, le eccezioni sulla mancanza di dolo in capo a A.A. propongono una valutazione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello, ritenendo maggiormente logica la versione dei fatti fornita dall'imputato, operazione non consentita in sede di legittimità.

1.2 Quanto alla applicazione dell'art. 131-bis c.p., si deve ribadire che i presupposti che condizionano l'applicazione della causa di non punibilità di cui al citato articolo sono normativamente individuati nella tenuità dell'offesa e nella non abitualità della condotta illecita, aspetti che devono imprescindibilmente coesistere; il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò premesso, nel caso in esame la Corte di appello ha rigettato la relativa richiesta rilevando il discredito che l'amministrazione di appartenenza avrebbe avuto a seguito della condotta dell'imputato: tale motivazione, però, comporterebbe che, in tutte le ipotesi di truffa commesse ai danni della pubblica amministrazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non potrebbe mai essere applicata, e non ha considerato tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., tra cui devono essere evidenziati le modalità della condotta (e quindi la non abitualità del comportamento) e la modesta entità del danno economico.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cp. Così deciso in Roma, il 03 marzo 2023.

Conclusione

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023