Art. 583-quater Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali 1 2.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni 3.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo 4.
1 Rubrica così modificata dall’art. 4, comma 2, L. 14 agosto 2020, n. 113, e, successivamente, dall’art. 16, D.l. 30 marzo 2023 n. 34.
Il testo in vigore prima della L. n. 113/2020 era il seguente: «Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.».
Il testo in vigore prima del D.L. n. 34/2023 era il seguente: «Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.».
2 Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 aprile 2007, n. 41. Vedi, anche, l'art. 6-quinquies, L. 13 dicembre 1989, n. 401, aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.
3 Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
4 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, L. 14 agosto 2020, n. 113, e modificato dal D.l. 30 marzo 2023 n. 34.
Il testo in vigore prima del D.L. n. 34/2023 era il seguente: « Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.».