Giu L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 27 marzo 2023 N. 12552
Massima
L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 27 marzo 2023 N. 12552

1. Con sentenza emessa in data 21 marzo 2022, e successivamente corretta con ordinanza del 30 maggio 2022, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti a A.A. di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo a), 64 e 71 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo b), 65 e 72 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo c), 93, 94 e 95 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo d), e 71 e 72 D.P.R. n. 6 giugno 2001, n. 380 (capo e), e ordinato la demolizione dell'opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputata.

Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, A.A., in qualità di legale rappresentante della ditta "Eco Edil Pinto", aveva realizzato tre capannoni con murature in cemento armato, una tettoia metallica e un immobile allo stato grezzo in totale difformità dell'autorizzazione edilizia rilasciata il 19 ottobre 1999; il fatto è stato accertato il (Omissis).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe A.A., con atto sottoscritto dall'avvocato Marco Intiso, articolando un unico motivo.

Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, avuto riguardo alla erronea applicazione dell'ordine di demolizione. Si deduce che il Tribunale ha disposto la demolizione delle opere indicate nelle imputazioni, sottoposte a sequestro, e di cui era stata chiesta la restituzione, in violazione dell'art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380 del 2001. Si osserva, precisamente, che l'art. 31, comma 9, D.P.R. cit. prevede, come necessario presupposto dell'ordine di demolizione, una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R. n. (si citano Sez. 3, n. 31322 del 05/06/2019, e Sez. 3, n. 9915 del 18/12/2020, dep. 2021), e che, però, nella specie, non è mai stata pronunciata alcuna sentenza di condanna.

3. Il ricorso è fondato.

Costituisce infatti principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (cfr., oltre le decisioni citate nel ricorso e sopra indicate, tra le tantissime: Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907-01; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616-01; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano, Rv. 249154-01).

4. Essendo il ricorso fondato, lo stesso deve essere accolto, e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione che dispone l'ordine di demolizione, statuizione che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, che elimina.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2023