3. il ricorso è infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il primo ed il secondo motivo risultano infondati. La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come tutti -coloro che, per legami giuridici e di fatto, concorrono comunque a formare il reddito familiare devono essere considerati al fine della determinazione del reddito. Infatti, il reddito di un familiare non convivente non deve computarsi: "Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico. (Fattispecie, relativa a coniugi separati di fatto, in cui la Corte ha precisato che grava sulla parte interessata l'onere di dare prova della situazione di non convivenza)" (Sez. 4 -, Sentenza n. 36559 del 22/09/2021 Cc. (dep. 08/10/2021) Rv. 281979 - 01). Per la determinazione dei familiari conviventi rileva la previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76: "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". Il ricorrente, invece, richiama, impropriamente il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79.
Conseguentemente tutti i familiari conviventi (anagraficamente o di fatto) devono essere considerati per la determinazione del reddito.
Il rapporto di convivenza è stato accertato dalle decisioni di merito con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati.
Il ricorso non si confronta con tali motivazioni, ma ribadisce le stesse considerazioni dell'appello.
4. Anche il terzo motivo sulla particolare tenuità del fatto risulta infondato. La decisione adeguatamente motiva rilevando come il divario tra quanto dichiarato di reddito e quanto accertato nonchè il danno arrecato non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità: "Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione)" (Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc. (dep. 24/03/2022) Rv. 283044 - 01).5. Infondato anche l'ultimo motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando l'assenza di elementi positivi, peraltro neanche prospettati, e la negativa personalità del ricorrente gravato da tre precedenti penali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023