Giu nuova iscrizione nel registro degli indagati e decorrenza dei termini per le indagini preliminari
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 13 marzo 2023 N. 10687
Massima
Qualora il Pubblico ministero acquisisca, nel corso delle indagini preliminari, elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405, c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione ne corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191).

Nel corso delle indagini preliminari, i Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv. 276965: principio affermato in fattispecie - del tutto analoga a quella in rassegna - relativa a più iscrizioni successive nei confronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulteriori collaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 13 marzo 2023 N. 10687

1. Il ricorso non è fondato e dev'essere perciò respinto.

2. Va detto sùbito che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, com'è nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta (Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Magrì, Rv. 241751).

E' agevole osservare, infatti, che, in tal modo, il dettato dell'art. 407, c.p.p., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più compiesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato.

3. Ciò non di meno, laddove, nel corso di un'attività investigativa già avviata in relazione ad un dato reato permanente (ma lo stesso vale per quelli abituali e, comunque, per tutti quelli la cui condotta si protragga nei tempo), successivamente alla scadenza del termine legale emergano nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosa dell'indagato, nulla vieta al Pubblico ministero di procedere ad una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona.

Per un verso, infatti, nessuna norma del codice di rito lo impedisce. Per l'altro, se anche l'iscrizione ulteriore non dovesse ritenersi consentita, qualora dalle indagini in corso emergessero elementi di perdurante attualità della condotta delittuosa anche dopo il termine massimo delle stesse (come nel caso dell'ulteriore protrarsi della partecipazione del singolo al sodalizio mafioso), si dovrebbe giungere alla paradossale conseguenza di imporre al Pubblico ministero la chiusura delle indagini già avviate e l'esercizio dell'azione penale per quel reato fino a tale data, nonchè, al contempo, l'apertura di un nuovo procedimento per lo stesso reato e verso la stessa persona dalla stessa data in poi, a quale dovrebbero rimanere estranee le acquisizioni istruttorie del procedimento chiuso, potendo queste "ricongiungersi" alle nuove risultanze probatorie soltanto nell'eventualità di ulteriore esercizio dell'azione penale anche per la condotta successiva e di riunione dei due processi derivatine o, in alternativa, di trasmigrazione probatoria e documentale tra processi, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 238 e 238-bis, c.p.p..

Una soluzione, questa, di palmare irragionevolezza, poichè inutilmente farraginosa, in quanto non necessaria per le garanzie difensive degli indagati che comunque rimarrebbero tali per lo stesso tempo - e, ad un tempo, pregiudizievole per la legittima pretesa punitiva dello Stato e la più efficace tutela delle vittime dei reati.

4. Non possono condurre a diverse determinazioni i precedenti di legittimità citati in ricorso, entrambi non conferenti, perchè riguardanti ipotesi diverse dall'emersione, successivamente alla scadenza del termine d'indagine, di comportamenti riferibili al medesimo reato permanente.

Uno - Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573 - attiene, infatti, all'ipotesi della "moltiplicazione" delle iscrizioni per uno stesso reato qualora come si legge nella motivazione della sentenza - "la cornice d'accusa sia rimasta immutata", laddove, cioè, dalle indagini non emergano nuove condotte che, da sole od in combinazione con le precedenti, integrino o protraggano nel tempo il reato per cui si procede.

L'altro - Sez. 5, n. 32767 del 15/07/2021, Capaldo, Rv. 281870 - riguarda una situazione del tutto diversa da quella in esame, che è quella in cui il primo procedimento venga archiviato, e si fonda sul principio dell'effetto preclusivo dell'archiviazione (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834; Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004), che qui però non può rilevare, proprio perchè manca una precedente archiviazione.

5. Vanno conclusivamente ribaditi, pertanto, i seguenti principi di diritto.

Qualora il Pubblico ministero acquisisca, nel corso delle indagini preliminari, elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405, c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione ne corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191).

Nel corso delle indagini preliminari, i Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv. 276965: principio affermato in fattispecie - del tutto analoga a quella in rassegna - relativa a più iscrizioni successive nei confronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulteriori collaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo).

6. In applicazione di tali insegnamenti alla fattispecie in esame, deve concludersi per la rituale acquisizione, e quindi per l'utilizzabilità, degli elementi di prova su cui si fonda ii giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale, rispetto al quale il ricorso nulla obietta.

7. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna dei proponente alle spese di giudizio (art. 616, c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..

Conclusione

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023