Giu individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine rivolto dal Questore allo straniero affinché lasci il territorio dello Stato
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 10 marzo 2023 N. 10307
Massima
Ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine rivolto dal Questore allo straniero affinché lasci il territorio dello Stato, reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 10 marzo 2023 N. 10307

1. Il ricorso è inammissibile per varie ragioni.

1.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Deve infatti rilevarsi che il Regolamento Europeo n. 850 del 2017, il quale inserisce l'Ucraina tra i Paesi di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 539/2001, non attribuisce una libertà di circolazione assoluta nel territorio Europeo, bensì riconosce la possibilità per i cittadini dell'Ucraina di non sottoporre a visto il passaporto qualora la permanenza sul territorio di uno Stato membro non si prolunghi per un periodo superiore a novanta giorni. Nel caso ora in esame, non assume rilevanza il tema della corrispondenza a realtà del possesso del passaporto biometrico di A.A. e del furto del documento nel periodo in cui l'imputato venne controllato dalla Polizia il 19 settembre 2017, quanto piuttosto la permanenza nel territorio italiano nonostante i precedenti provvedimenti di espulsione del 19 febbraio 2016 e del 4 agosto 2016. Come ricostruito dai giudici di merito, A.A. non ottemperò ai suddetti decreti di espulsione. Non rileva nel caso in esame l'asserito diritto di A.A. di non sottoporre il passaporto a visto ai sensi del citato Regolamento Europeo, poichè non risulta che la sua permanenza si sia limitata entro novanta giorni. Infatti, tra la data dei provvedimenti di espulsione e quella di accertamento del commesso reato sono trascorsi più di novanta giorni. Nè risulta che A.A. si sia allontanato dal territorio italiano dopo i provvedimenti di espulsione e vi sia rientrato successivamente. Tale ipotetica situazione non è stata prospettata nemmeno dal ricorrente, il quale si è limitato a rilevare un'asserita contraddittorietà tra la ritenuta genuinità della denuncia di furto del passaporto e l'emissione della pronuncia di condanna. Tale asserito vizio di motivazione comunque non sarebbe idoneo a far concludere per l'insussistenza del reato, stante la permanenza di A.A. nel territorio italiano per un periodo superiore a novanta giorni, comunque non autorizzata dal citato Regolamento Europeo e compiuta in spregio ai provvedimenti di espulsione precedentemente adottati nei confronti dell'imputato.

1.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine rivolto dal Questore allo straniero affinchè lasci il territorio dello Stato, reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma (Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Hadine, Rv. 283448-01). Sul punto, il giudice di appello ha escluso la possibilità di configurare la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, e ha reso una motivazione che non risulta affetta dai vizi di violazione di legge denunciati dal ricorrente. Infatti, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, la sussistenza di un giustificato motivo per non ottemperare ai provvedimenti di espulsione deve attenere al caso concreto e alla condizione individuale del cittadino extracomunitario. Nel caso ora in esame, A.A. si è limitato ad avanzare, nel ricorso, con argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte con l'atto di appello, la causa di giustificazione di cui all'art. 51, comma 1, c.p., senza indicare specificamente quale fosse il diritto di cui, in ipotesi, egli si sarebbe avvalso. Nè sono indicati, nel ricorso, pericoli che attengono concretamente e specificamente alla posizione di A.A., quanto piuttosto un'asserita situazione di pericolo generalizzata sul territorio. Ne consegue che il Tribunale, sulla base di congrua motivazione, ha ritenuto le doglianze difensive sul punto prive di argomentazioni logiche a sostegno.

1.3. Il terzo motivo del ricorso è affetto da genericità. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01). Nel caso ora in esame, il ricorrente non espone in modo puntuale e specifico le ragioni che in ipotesi escluderebbero la sussistenza della colpevolezza in capo a A.A.. Infatti, nel ricorso si espone la differenza in astratto fra le varie figure di elemento soggettivo, si richiama genericamente la sussistenza di una ipotesi di pericolo sussistente nel territorio ucraino - come già notato in relazione al secondo motivo di ricorso - e, infine, si prospetta l'eventualità di un'applicazione analogica della scriminante della legittima difesa. Tali argomentazioni sono però esposte, nel ricorso, senza l'indicazione analitica degli elementi a sostegno della propria ricostruzione, poichè il ricorrente si limita a rassegnare affermazioni aventi natura meramente assertiva, secondo un ragionamento privo di precisione. E' carente la specificità del motivo di impugnazione richiesta dall'art. 581, comma 1, c.p.p. e la genericità delle censure mosse nel ricorso non consente di svolgere un effettivo controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.

1.4. Il quarto motivo del ricorso è affetto da genericità. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione recante motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di secondo grado, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Nel caso ora in esame, il quarto motivo di ricorso consiste nella sostanziale riproposizione delle doglianze contenute nel quarto motivo di appello, poichè il ricorrente si limita ad aggiungere solamente una generica prospettazione di una non corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. da parte del Tribunale, senza indicazione puntuale dei vizi in cui quest'ultimo sarebbe incorso nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2023