Giu Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 02 marzo 2023 N. 9059
Massima
Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 cod., proc. pen.

La natura giuridica che il vigente codice di rito attribuisce alla disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'art. 500 c.p.p. ed il suo rapporto con il reato di falsa testimonianza non possono, dunque, subire variazioni nel passaggio dal processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali a quello successivamente instaurato al fine di accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza, pena, altrimenti, la sostanziale abrogazione del comma 2 di tale previsione normativa.

La stessa affermazione, in apparenza contrastante, contenuta in una non recente pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 38107 del 04/06/2009, Ottaviano ed altri, Rv. 245367), per cui è stata ritenuta impropria l'osservazione del giudice di merito che, evocando l'art. 500 c.p.p., aveva ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde, può essere comunque condivisa alla condizione che da altri elementi processuali sia emersa la situazione così descritta, laddove nel caso in esame non risultano acquisiti dati probatori aggiuntivi atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria, constando, anzi, a parere della difesa elementi di segno opposto, non considerati nè apprezzati dalla Corte di merito, come, ad esempio, il fatto che l'imputato ha dichiarato reiteratamente di avere appreso da terzi quanto riferito.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 02 marzo 2023 N. 9059

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

2.11 primo motivo di ricorso è prevalentemente articolato in punto di fatto, ma pone, tuttavia, la questione della valenza che può essere attribuita, quale parametro di confronto con le dichiarazioni rese in dibattimento, con quelle che il testimone aveva in precedenza reso nel corso delle indagini preliminari e che, nel corso del processo in cui la testimonianza viene resa, sono state utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p..

2.1. Com'è noto, infatti, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate unicamente ai fini della credibilità del testimone (art. 500, comma 2, c.p.p.), mentre, dalla lettura della sentenza in esame, emerge chiaramente che sono state proprio le dichiarazioni rese dal ricorrente a sommarie informazioni testimoniali dinanzi ai Carabinieri, in data 29 agosto 2012, nell'ambito del procedimento a carico di B.B., a fungere da metro di valutazione di quanto dallo stesso dichiarato, in veste di testimone, nel processo celebrato nei confronti del predetto. La Corte di merito ha dato per pacifico tale assunto.

Nell'ambito del processo in cui rende la sua deposizione, il testimone è, infatti, immune da responsabilità, potendo unicamente essere ritenuto attendibile o meno, tanto che l'art. 476, comma 2, c.p.p. stabilisce espressamente che, a differenza di quanto consentito dal previgente codice, non può essere arrestato per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Uno dei modi per confermarne l'attendibilità ci per converso per farne risaltare la non credibilità è rappresentato proprio dall'utilizzo delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico ministero (art. 500, comma 1, c.p.p.).

Sembra, tuttavia, evidente come lo statuto di quelle dichiarazioni non possa subire mutamenti nel corso dell'eventuale successivo giudizio a carico del dichiarante, accusato di essere stato falso o reticente, nè che possa cambiare la rilevanza giuridica di quelle dichiarazioni, dovendosi, in particolare, escludere che il relativo contenuto possa fungere da esclusivo parametro di genuinità o falsità della deposizione testimoniale resa dibattimento.

2.2. Quanto ora affermato, non contrasta con la circostanza che l'art. 372 c.p. non contempli alcun parametro legale di riferimento, potendo la falsità della deposizione emergere dal confronto con una qualsiasi delle altre risultanze processuali (a mero titolo di esempio, si pensi alla concorde deposizione di più testimoni) (vedi Sez. 6, n. 11240 del 22/02/2022, Di Giunta, non mass.).

La natura giuridica che il vigente codice di rito attribuisce alla disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'art. 500 c.p.p. ed il suo rapporto con il reato di falsa testimonianza non possono, dunque, subire variazioni nel passaggio dal processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali a quello successivamente instaurato al fine di accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza, pena, altrimenti, la sostanziale abrogazione del comma 2 di tale previsione normativa.

La stessa affermazione, in apparenza contrastante, contenuta in una non recente pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 38107 del 04/06/2009, Ottaviano ed altri, Rv. 245367), per cui è stata ritenuta impropria l'osservazione del giudice di merito che, evocando l'art. 500 c.p.p., aveva ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde, può essere comunque condivisa alla condizione che da altri elementi processuali sia emersa la situazione così descritta, laddove nel caso in esame non risultano acquisiti dati probatori aggiuntivi atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria, constando, anzi, a parere della difesa elementi di segno opposto, non considerati nè apprezzati dalla Corte di merito, come, ad esempio, il fatto che l'imputato ha dichiarato reiteratamente di avere appreso da terzi quanto riferito.

3.Deve conclusivamente affermarsi il principio che non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 cod., proc. pen..

Tale contrasto può assumere rilevanza ai Fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.

4. Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste; i residui motivi sono assorbiti dalla natura della pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 02 marzo 2023