1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce la mancata "celebrazione" del giudizio di revisione e la mancata escussione dei testi è inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello non dichiarava l'inammissibilità dell'istanza, ma dichiarava aperto il dibattimento e raccoglieva le prove documentali e le conclusioni delle parti.
La mancata escussione dei testi - dedotta solo con il ricorso per cassazione - è, in astratto, idonea a generare una nullità generale a regime intermedio, ovvero una lesione del diritto di difesa verificatasi nel corso dell'udienza di appello, alla presenza delle parti e, dunque, della difesa del ricorrente.
Tale nullità avrebbe - tuttavia - dovuto essere eccepita tempestivamente nel corso dell'udienza dibattimentale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen: ciò tuttavia non avveniva, dato che le parti rassegnavano le loro conclusioni. La nullità veniva pertanto sanata e la sua deduzione, proposta solo con il ricorso per cassazione si configura come tardiva e, dunque, inammissibile.
1.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
La Corte d'appello, nel pieno rispetto dei mandato assegnato dalla sentenza rescindente, riteneva che l'istanza di revisione dovesse essere rigettata.
Segnatamente, la Corte territoriale rilevava che la guida sportiva dell'auto Mercedes era questione non nuova, dato che il filmato che ritraeva il B.B. alla guida era risalente, e che già nel 2013 la sua patente di guida era stata ritirata: tale tema era già stato ampiamente valutato nel processo che si era concluso con la condanna.
Del pari: venivano accuratamente vagliate anche le condizioni psicofisiche dell'offeso: si ribadiva che B.B. era stato dichiarato invalido al 100% con diagnosi di deterioramento cognitivo su base vascolare e che lo stesso, sottoposto a consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento di interdizione, era stato ritenuto affetto da demenza frontale, patologia che aveva generato deficit cognitivi riguardanti la capacità di comprensione di ordini complessi e di produzione su indizio fonetico; tale patologia aveva inciso anche sulla capacità di denominazione di oggetti; inoltre venivano diagnosticati deficit anche nella memoria a breve termine e in quella a lungo termine visuo- Spa ziale (pag. 5 della sentenza impugnata).
Infine: veniva analizzato anche il tema del viaggio in (Omissis) effettuato dall'offeso all'età di novantotto anni; tale viaggio veniva ritenuto irrilevante tenuto conto che durante lo stesso l'anziano veniva sottoposto ad assistenza continua.
Da ultimo: la Corte di merito rilevava, con motivazione persuasiva, che le interviste delle conduttrici, che commentavano il viaggio dell'anziano, oggetto di un servizio televisivo, non erano idonee ad incrinare la capacità dimostrativa degli accertamenti medico-legali effettuati sulla capacità cognitiva del A.A. e B.B..
In sintesi, il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia rispettosa del mandato rescindente, priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.
Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili B.B., sostituito dal tutore C.C., C.C. in proprio ed in qualità di unica avente diritto in morte di D.D., che liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre accessori di legge per ciascuna delle due parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili B.B., sostituito dal tutore C.C., C.C. in proprio e in qualità di unica avente diritto in morte di D.D. che liquida in complessivi Euro 5000 oltre accessori di legge per ciascuna delle due parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023