La rivista dentro il diritto
Giu Applicabilità ratione temporis del comma 1-bis, art. 573 c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - ORDINANZA 22 febbraio 2023 N. 7625
Massima
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 33, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 in forza del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, trova applicazione anche nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore.
L’immediata operatività della norma novellata (art. 573, comma 1–bis, cod. proc. pen.) non lede in alcun modo il principio di affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti e della conoscenza del momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli.
L’immediata operatività della norma novellata (art. 573, comma 1–bis, cod. proc. pen.) non lede in alcun modo il principio di affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti e della conoscenza del momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli.
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - ORDINANZA 22 febbraio 2023 N. 7625
In allegato il testo integrale della sentenza.
Condividi
Azioni