Giu La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 23 gennaio 2023 N. 2654
Massima
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 23 gennaio 2023 N. 2654

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Non v'è dubbio che la motivazione fornita dalla Corte di appello sia viziata nella parte in cui afferma che le disagiate condizioni di vita di A.A. sono state valutate ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. Tali attenuanti, infatti, non sono state concesse. Si deve osservare tuttavia che gli errori logici o di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione. In altri termini, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento di recente: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877, ma l'indirizzo è risalente nel tempo e consolidato: Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena inflitta fosse adeguata al fatto in ragione dei numerosi e gravi precedenti specifici e ha desunto da ciò che A.A. abbia improntato la propria condotta di vita alla commissione di illeciti per procurarsi i mezzi necessari alla sopravvivenza. Ha sottolineato, poi, la particolare riprovevolezza della condotta posta in essere perchè "tenuta in un luogo di culto" e avente ad oggetto un bene (la cassetta contenente le offerte dei fedeli) "di facile aggredibilità, perchè lasciato a disposizione dei fedeli stessi".

3. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso in esame la pena base è stata determinata nella misura di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 624 c.p. e di gran lunga inferiore alla pena media edittale. La motivazione fornita dalla Corte di appello, inoltre, non si limita a fare rinvio ai criteri di cui all'art. 133 e non ignora gli argomenti addotti dalla difesa a sostegno di un trattamento sanzionatorio più mite. La sentenza impugnata resiste, dunque, ai rilievi del ricorrente.

4. Poichè il motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile, il rapporto di impugnazione si è validamente instaurato. Ha quindi rilievo nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, c.p. introdotta dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame aggravati dall'esposizione alla pubblica fede. Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di procedere ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162) perchè vi è in atti un "verbale di ricezione di querela orale" sporta in data 10 novembre 2019 da C.C., rettore del (Omissis) e persona offesa dal reato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023