1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso deduce, nella sostanza, un profilo di violazione di legge derivante dalla carenza di motivazione del provvedimento, quanto alla dimostrazione della derivazione da attività delittuose della provvista utilizzata per la sottoscrizione della polizza.
Nella prospettiva della tesi di accusa, la provenienza delittuosa delle somme impiegate per la sottoscrizione della polizza, donate all'odierno ricorrente dal genitore in epoca immediatamente antecedente l'utilizzo a quel fine, è correlata alle condotte riguardanti i rapporti commerciali e di prestazione di servizi che società amministrate dal A.A. ((Omissis)) intrattenevano con un'importante azienda di trasporti locali, per il fallimento della quale (intervenuto a distanza di alcuni anni) erano state elevate imputazioni di bancarotta fraudolenta riguardanti anche il A.A.. La peculiarità della vicenda imponeva di verificare se i flussi finanziari destinati a quelle società, apprezzabili come provento delle attività distrattive, potessero essere considerati come direttamente entrati a far parte del patrimonio dell'amministratore delle società, condizione necessaria per poi collegare le somme costituenti il patrimonio personale del A.A. alle condotte di bancarotta e ravvisare, così, il dato della provenienza delittuosa, presupposto logico e normativo per la configurabilità del delitto di riciclaggio.
Rispetto al rilievo che assume il rapporto tra la società strumento delle condotte di bancarotta e la persona fisica cui è affidata l'amministrazione della società, va ricordato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (in fattispecie che riguardava la medesima vicenda fallimentare oggetto del procedimento penale in esame) secondo il quale "in tema di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse di un'impresa dal suo legale rappresentante, il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella disponibilità della società e non già quelle in possesso del legale rappresentante; ne consegue che il compenso elargito dalla società a quest'ultimo non potrà essere ritenuto profitto del reato, a meno che non venga provata una situazione di osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta, in cui la società è un mero schermo formale grazie al quale la persona fisica agisce come effettivo titolare dei beni della medesima" (Sez. 5, n. 1971 del 11/10/2018, dep. 2019, Neri, Rv. 274440 - 01).
La motivazione del Tribunale del riesame sul punto è apodittica e, pertanto, apparente poichè ignora questo principio, persistendo nell'affermare che le somme impiegate per sottoscrivere la polizza non provengono da conti personali del padre dell'imputato e finisce per affermare, in modo vago e indimostrato, che le risorse provengono dalla "generale condotta di bancarotta fraudolenta", asserzione che non descrive la genesi dell'ipotizzato profitto, poi oggetto della condotta di riciclaggio.
2. L'accoglimento del motivo (che assorbe l'esame del successivo motivo, riguardante il profilo dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio) comporta l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio del Tribunale del riesame che dovrà indicare con adeguata motivazione quali siano gli elementi di fatto che consentono di tracciare il collegamento tra le somme oggetto di distrazione fallimentare, il loro transito nelle società amministrate dal A.A., ed il successivo passaggio nel patrimonio personale del A.A.; ovvero, in assenza di tali elementi, se e quali siano i dati fattuali e logici idonei per affermare che il A.A. ha agito direttamente per conseguire la disponibilità delle risorse sottratte fraudolentemente alla società fallita, utilizzando quale schermo giuridico le società da lui amministrate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023???????