Il ricorso è fondato.
1. Gli imputati erano tratti a giudizio per rispondere, in concorso, del delitto di invasione di edificio pubblico finalizzata alla occupazione (art. 633-639 bis c.p.). Alla pubblica udienza del 19 novembre 2011 le parti chiedevano concordemente di emettere sentenza di non doversi procedere stante la intervenuta regolarizzazione amministrativa del contesto.
Il giudice, ritenuto che ricorressero i presupposti e le condizioni indicate nell'art. 129 c.p.p., con la indicata sentenza disponeva in conformità, ravvisando causa estintiva del reato consistente nella intervenuta regolarizzazione amministrativa del contesto.
Il Procuratore generale territoriale impugnata la detta sentenza ritenendola abnorme e comunque illegittima, avendo il Tribunale fatto applicazione di una causa di estinzione del reato non prevista dalla legge.
2. L'art. 112 della Costituzione afferma il principio della obbligatorietà dell'azione penale. Precipitato logico giuridico immediato di tale principio costituzionale è che le cause di estinzione del reato, cioè quelle che incidono sulla punibilità di un fatto facendola venire meno, sono tassative e di stretta interpretazione (Sez. 3, n. 33542, del 31/8/2012, Rv. 253139; Sez. 3, n. 26325 del 3/7/2020, Rv. 279943). Tali cause intervengono dopo che il reato si è perfezionato e sono applicabili senza il previo accertamento dell'esistenza e della punibilità del medesimo, ma nella supposizione della sua perfetta esistenza. Esse intervengono prima della sentenza definitiva di condanna e impediscono l'applicazione delle misure di sicurezza.
2.1. Sono cause di estinzione del reato la morte dell'imputato prima della condanna definitiva, l'amnistia propria, la remissione della querela, la prescrizione, l'oblazione nelle contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena (rectius, il buon esito del sostanziale periodo di prova connesso alla medesima) e il perdono giudiziale. Il verificarsi della causa estintiva comporta la sua immediata declaratoria da parte del giudice, siccome ovviamente correlata causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Inoltre, l'ipotesi che essa possa essere riconosciuta e dichiarata, impedisce l'applicazione di misure cautelari, fa cessare lo stato di latitanza e impone la richiesta di archiviazione del procedimento penale da parte del pubblico ministero in fase di indagine (art. 411 c.p.p.).
L'intervenuta regolarizzazione del contesto amministrativo non è conosciuta dall'ordinamento quale causa estintiva del reato di invasione di terreni o edifici avvenuta al fine di occuparli. La decisione della giurisdizione che annette a tale "regolarizzazione" efficacia estintiva del reato si pone pertanto al di fuori dell'ordinamento ed è del tutto extra ordinem e, in accoglimento del motivo di ricorso per saltum va pertanto annullata.
3. All'accoglimento del ricorso diretto, per evidente violazione di legge, consegue l'annullamento della sentenza di primo grado impugnata, con rinvio (art. 623 c.p.p.) che, ai sensi del comma 4 dell'art. 569 c.p.p., va disposto in favore del giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2022