CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV CIVILE - 21 novembre 2022 N. 44021
Massima
Ai fini della inoperatività, in conformità all'ultimo periodo dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., del limite dei tre anni di pena detentiva minima necessario per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di un luogo idoneo, il giudice è tenuto a fornire specifica motivazione in ordine alla verificata inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva.
Casus Decisus
1. Con ordinanza in data 10.5.2022 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 25.4.2022 aveva applicato a A.A. la misura della custodia cautelare in carcere ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 c.p., comma 1 n. 2, art. 61 c.p. n. 5 nonchè la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p. stante il pericolo di fuga e di reiterazione desumibile dal quadro personale e criminale dell'indagato.
Nell'ordinanza gravata si poneva in rilievo che la misura era stata applicata in relazione a diversi episodi realizzati nell'arco di soli quattro giorni di tempo. Infatti dopo aver posto in essere il furto di una felpa all'interno di un esercizio commerciale in data 18.4.2022, come descritto nell'imputazione provvisoria, l'indagato aveva commesso altri due furti nella zona di (Omissis) in data (Omissis) ed era stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. commesso a (Omissis) in data (Omissis) ed a seguito di rito direttissimo, scarcerato con applicazione dell'obbligo di dimora.
All'esito dell'udienza di convalida il Gip aveva applicato al A.A., senza fissa dimora e fornito di diversi alias nonchè assuntore di stupefacenti, la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso detta ordinanza l'indagato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 280, comma 2, c.p.p. in relazione all'art. 278 c.p.p. atteso che la custodia cautelare in carcere è prevista solo per i reati che prevedono nel massimo una pena non inferiore a cinque anni. Nella specie vi è una contemporanea presenza di circostanze eterogenee. Ponendo l'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 5 c.p. in giudizio di bilanciamento con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (trattandosi del furto di una felpa del valore di Euro 25,00) occorre confrontarsi con la cornice edittale di cui all'art. 624 comma 1 c.p. con conseguente illegittimità della misura custodiale.
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275, comma 1 e 2 c.p.p. in quanto l'ordinanza impugnata non motiva sulla necessaria proporzione rispetto all'entità del fatto ed alla pena irrogabile.
Con il terzo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275 comma 2 bis c.p.p. in relazione agli artt. 163 e 133 c.p. per non avere il Tribunale ritenuto concedibile la sospensione condizionale della pena e per aver ritenuto inoperante lo sbarramento della pena non superiore ai tre anni in ragione dell'assenza di alcuna indicazione di domicilio idoneo.
Con il quarto motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275 c.p.p., comma 3, per avere il Tribunale omesso di valutare se le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, siano idonee o meno al caso concreto.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell'imputato ha depositato memoria.
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV CIVILE - 21 novembre 2022 N. 44021
1.1. Il primo motivo è
infondato.
Ed invero, come correttamente
ritenuto nell'ordinanza impugnata, il reato contestato (art.
625 comma 1 n. 2 c.p.) giustifica l'applicazione della misura
a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante
contestata.
Nè può avere rilievo ai fini
dell'applicazione della misura la questione dell'incidenza
dell'aggravante ex art. 62 n. 4 c.p. trattandosi di tema
proposto per la prima volta in questa sede, senza indicare elementi
fattuali da cui il giudice "a quo" avrebbe potuto ricavare, senza
margini di errore, il valore economico della merce
sottratta.
2.2. Parimenti infondato è il
secondo motivo.
Ed invero il Tribunale dopo aver
ripercorso la genesi del procedimento e quindi aver dato atto che
il A.A. era stato più volte arrestato per reati contro il
patrimonio per provvedere alle proprie esigenze nonchè per
acquistare droga, ha ritenuto con motivazione puntuale che "la
misura disposta appare l'unica applicabile a fronte delle condotte
dell'indagato, finora descritte, e della sostanziale assenza delle
condizioni necessarie ai fini della favorevole prognosi per
l'applicazione della sospensione condizionale della
pena".
3.3. Infondato è anche il terzo
motivo.
Va premesso che ai fini della
inoperatività, in conformità all'ultimo periodo dell'art. 275,
comma 2-bis, c.p.p., del limite dei tre anni di pena detentiva
minima necessario per l'applicazione della custodia cautelare in
carcere, qualora gli arresti domiciliari non possano essere
disposti per mancanza di un luogo idoneo, il giudice è tenuto a
fornire specifica motivazione in ordine alla verificata
inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva (Sez. 2, n.
37099 del 08/07/2021, Rv. 282017 - 02).
Nella specie il Tribunale ha dato
conto delle ragioni per cui le altre misure non possono essere
applicate ("inidoneità di misure meno stringenti specie di
carattere non detentivo") La mancata concessione della sospensione
condizionale afferisce ad una valutazione di merito come tale non
sindacabile in questa sede ove motivata in modo congruo.
4.4. Il quarto motivo è del pari
infondato.
Il Tribunale ha motivato sul punto
ritenendo che "l'insussistenza di capacità autocustodiali
dell'indagato.. non consentono di ritenere idonee misure meno
stringenti di quella applicata specie di carettere non
detentivo".
In conclusione il ricorso va
rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p., comma 1 ter, disp. att.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.
Conclusione
Depositato in Cancelleria il 21
novembre 2022