Giu la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 18 novembre 2022 N. 43904
Massima
E' allora il caso di ribadire che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introdursi dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: si è chiarito, infatti, che la norma di cui all'art. 633 c.p., non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la "res", di modo che tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve perciò stesso escludersi la sussistenza del reato (cfr., Cass. Pen., 2, 1.12.2005 n. 2.337, Monea).

Di conseguenza, si è affermato che non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando invece la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che, in particolare, per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (cfr. Cass. Pen., 2, 17.10.2003 n. 43.393, Bottiglieri; conf., Cass. Pen., 2, 30.1.2019 n. 15.874, Pmt c/Sannais; Cass. Pen., 2, 3.12.2013 n. 51.754, PM in proc. Papasidero; Cass. Pen., 2, 1.12.2011 n. 5.585, PG in proc. ALER; Cass. Pen., 2, 17.6.2010 n. 25.937, Milani; Cass. Pen., 2, 4.6.2009 n. 23.756, Rollin; conf., ancora, Sez. 2 -, Sentenza n. 15874 del 30/01/2019, Pinelli Mario Masia Stefano, Rv. 276416 - 01, in cui la Corte ha ribadito che non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore).

Su questa linea, ed anche recentemente, questa stessa Sezione ha nuovamente ribadito che non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (cfr., Cass. Pen., 2, 26.2.2019 n. 10.254, Anania, resa in una fattispecie di sequestro preventivo di immobili e di area ricadente nell'alveo di un fiume, pervenuti ai ricorrenti in qualità di eredi; conf., in una fattispecie analoga, anche, Cass. Pen., 2, 23.9.2010 n. 36.733, Rugger).

Casus Decisus
1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo, in data 22.1.2020, aveva riconosciuto A.A. responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis c.p. per avere occupato arbitrariamente ed al fine di trarne profitto il suolo pubblico mediante la collocazione di una piattaforma in legno della ampiezza di circa 60 mq. delimitata da pannelli tra Spa renti alti circa mt. 1,50 e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, lo aveva perciò condannato alla pena di Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'A.A. deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 633 c.p.: rileva come in punto di fatto fosse emerso che, nel 2011, il ricorrente era subentrato allo zio nella conduzione dell'attività di ristorazione per la quale era stata autorizzata la installazione di una pedana per ospitare i clienti e di cui era stato chiesto il rinnovo e la voltura a suo nome finalmente conseguiti nel 2015 avendo in ogni caso egli sempre corrisposto, anche in precedenza, la tassa per la occupazione del suolo pubblico; sottolinea che proprio tale pacifica ricostruzione del fatto esclude la configurabilità del delitto ascrittogli che suppone la condotta di invasione arbitraria dell'altrui terreno o edificio, che non sussiste nel caso di subentro nella conduzione di una attività di ristorazione comprensiva della pedana già collocata sul suolo pubblico dal precedente gestore; segnala la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso le considerazioni difensive limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte circa le caratteristiche del requisito della arbitrarietà della occupazione che non deve necessariamente sfociare in una condotta violenta; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del DL 137 del 2020 art. 23 comma 8 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: rileva che la ricostruzione della vicenda porta ad escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 c.p. e richiama la giurisprudenza di questa Corte sul punto.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 18 novembre 2022 N. 43904

Il ricorso è fondato.

1. A.A. era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis c.p. avendo occupato arbitrariamente, ed al fine di trarne profitto, il suolo pubblico mediante la collocazione di una piattaforma in legno della ampiezza di circa 60 mq. delimitata da pannelli tra Spa renti alti circa mt. 1,50.

Le due sentenze hanno restituito una ricostruzione del fatto assolutamente pacifica ed incontroversa a partire dalla situazione riscontrata dagli operanti che avevano potuto constatare, in successivi accessi del 26.2.2013 e del 19.7.2013, la installazione della piattaforma che sarebbe stata successivamente rimossa all'esito della chiusura del locale disposta in via amministrativa nel periodo 19.8.2013-24.8.2013.

Si era dato conto che l'imputato era subentrato nell'attività di ristorazione già in precedenza condotta dallo zio che aveva egli provveduto alla installazione della pedana per la quale aveva ottenuto la necessaria autorizzazione sino al 2011; che l'A.A. aveva a quel punto inoltrato istanza per il rinnovo e la voltura della autorizzazione che, tuttavia, gli era stata rilasciata soltanto nel 2015 nel frattempo avendo continuato però a corrispondere la tassa per la occupazione di suolo pubblico.

Secondo la Corte di Appello tali circostanze, non disconosciute o controverse, in fatto, erano del tutto irrilevanti ai fini della esclusione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli poichè, come evidenziato, l'arbitrarietà dell'occupazione non deve necessariamente tradursi in una condotta violenta.

2. Come accennato, il ricorso è fondato poichè la decisione impugnata è viziata da un evidente errore di diritto.

Come appena segnalato, infatti, è la stessa ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito a dar conto della circostanza secondo cui l'odierno ricorrente era subentrato allo zio nella gestione e conduzione dell'attività di ristorazione già caratterizzata dalla presenza della pedana di cui si discute avendo proseguito nel versamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico pur non avendo ottenuto, sino al 2015, la autorizzazione a lui intestata.

E' allora il caso di ribadire che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introdursi dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: si è chiarito, infatti, che la norma di cui all'art. 633 c.p., non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la "res", di modo che tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve perciò stesso escludersi la sussistenza del reato (cfr., Cass. Pen., 2, 1.12.2005 n. 2.337, Monea).

Di conseguenza, si è affermato che non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando invece la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che, in particolare, per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (cfr. Cass. Pen., 2, 17.10.2003 n. 43.393, Bottiglieri; conf., Cass. Pen., 2, 30.1.2019 n. 15.874, Pmt c/Sannais; Cass. Pen., 2, 3.12.2013 n. 51.754, PM in proc. Papasidero; Cass. Pen., 2, 1.12.2011 n. 5.585, PG in proc. ALER; Cass. Pen., 2, 17.6.2010 n. 25.937, Milani; Cass. Pen., 2, 4.6.2009 n. 23.756, Rollin; conf., ancora, Sez. 2 -, Sentenza n. 15874 del 30/01/2019, Pinelli Mario Masia Stefano, Rv. 276416 - 01, in cui la Corte ha ribadito che non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore).

Su questa linea, ed anche recentemente, questa stessa Sezione ha nuovamente ribadito che non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (cfr., Cass. Pen., 2, 26.2.2019 n. 10.254, Anania, resa in una fattispecie di sequestro preventivo di immobili e di area ricadente nell'alveo di un fiume, pervenuti ai ricorrenti in qualità di eredi; conf., in una fattispecie analoga, anche, Cass. Pen., 2, 23.9.2010 n. 36.733, Rugger).

5. Poichè, dunque, la ricostruzione del fatto operata nelle due sentenze di merito implica la assenza di un elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 633 c.p., la sentenza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2022