Giu l'abitualità del comportamento quale presupposto ostativo della tenuità del fatto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 14 novembre 2022 N. 43065
Massima
Con specifico riferimento al presupposto ostativo rappresentato dall'abitualità del comportamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio in base la quale: "Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p. - S.U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591).

Casus Decisus
1. Con sentenza del 10 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova, in composizione monocratica del 30 gennaio 2018, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ha rideterminato, nei confronti del ricorrente, la pena per il reato di minaccia aggravata in Euro 900,00 di multa, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione condizionalmente sospesa per avere minacciato la ex convivente, puntandole un coltello alla gola e al fianco, dicendole: "Ti ammazzo". 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di minaccia. Lamenta il ricorrente che, la Corte di Appello non ha approfondito il reale tenore della minaccia dal momento che la stessa è stata proferita nell'ambito di una discussione tra ex compagni e dunque priva di quei requisiti di serietà che la rendono idonea ad integrare il reato. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante. La sussistenza della circostanza dell'aggravante di cui al capoverso e dell'utilizzo dell'arma richiede in concreto la verifica che la condotta minatoria abbia determinato turbamento nella persona offesa. Nel caso di specie la persona offesa ha dichiarato che il ricorrente ha abbassato subito il coltello chiarendo che non le avrebbe mai fatto del male. Il coltello era inoltre un coltello da frutta che il ricorrente stava utilizzando per il fine suo proprio. 2.3.Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.. Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite "Tushaj", il ricorrente lamenta la omessa valutazione della Corte territoriale di alcuni elementi quali il contesto affettivo, l'immediata resipiscenza, la riappacificazione, i cordiali rapporti esistenti.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 14 novembre 2022 N. 43065

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e generici non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e risultando una riproposizione dei medesimi motivi contenuti nell'atto di appello e ai quali la Corte territoriale ha già fornito esaustiva risposta.

1.1. La Corte di Appello di Brescia ha esaustivamente motivato in fatto e con motivazione non censurabile in questa sede in relazione alla serietà e alla gravità della minaccia proprio richiamando "(..)il contesto nel quale l'imputato ha proferito la frase menzionata - un litigio di coppia che aveva ormai chiuso il rapporto sentimentale(..).

Egualmente a dirsi dell'uso del coltello, pacificamente da considerarsi quale arma, che è stato impugnato contro la donna. Nè la circostanza che sia stato immediatamente abbassato consente di escludere la sussistenza dell'aggravante correttamente contestata.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez.6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647).

2.1.1 Con specifico riferimento al presupposto ostativo rappresentato dall'abitualità del comportamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio in base la quale: "Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p. - S.U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591).

2.1.2. Sul punto la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, specificando come il concetto di tenuità non deve essere solo riferito a tutta la condotta e ha piuttosto valorizzato le modalità del fatto e cioè la minaccia di morte con l'utilizzo di un coltello in direzione del collo e l'offesa recata alla vittima la quale, Spa ventata, ha chiesto telefonicamente l'intervento della polizia trovando riparo in un ripostiglio all'interno del quale si era chiusa.

La Corte ha dunque operato una valutazione congiunta delle concrete modalità della condotta e del danno che essa ha comportato e che, per essere meritevole della esclusione della pena, deve connotarsi come di particolare tenuità ossia di un danno minimale rispetto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro tremila.

La natura dei rapporti e la precedente relazione sentimentale intercorsa tra le parti comporta l'oscuramento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, come imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2022