Giu appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro: la procura speciale non richiede l'adozione di formule sacramentali
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 03 novembre 2022 N. 41574
Massima
In tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.


Casus Decisus
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, per quanto in questa sede di interesse, ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dalle terze interessate A.A. e B.B. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale sono state sottoposte a sequestro la somma di Euro 1.980 e l'autovettura marca KIA tg. (Omissis) per difetto di procura speciale da parte del difensore. 2. Avverso la ordinanza con unico atto ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle predette terze interessate deducendo violazione degli artt. 100, 122 e 321 c.p.p., e connesso vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dovendosi riconoscere qualità di procura speciale all'atto in cui le terze interessate conferivano allo stesso difensore la nomina fiduciaria ed il potere di rappresentanza "nella procedura volta all'ottenimento del dissequestro della somma di denaro nonchè della autovettura sottoposta a vincolo ablativo" non rilevando che l'atto fosse precedente al provvedimento impugnato. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 03 novembre 2022 N. 41574

1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame delle indicate terze interessate sul rilievo di non poter riconoscere la procura speciale negli atti di nomina effettuati il 22 febbraio 2022 dalle ricorrenti "ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p.", dell'avv. Matteo Murgo quale loro difensore non facendosi alcun riferimento al provvedimento impugnato, emesso due mesi dopo.

3. E' stato condivisibilmente affermato in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 c.p.p., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purchè da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668).

4. Nell'alveo del predetto indirizzo, in particolare, deve affermarsi che ai fini del rilascio della procura per stare in giudizio non è necessaria l'indicazione del provvedimento da impugnare nè che l'atto intervenga dopo la emissione dello stesso provvedimento.

Alcun riferimento è operato dall'art. 100 c.p.p., invero, al provvedimento da impugnare richiedendo la disposizione, per le parti private diverse dall'imputato, soltanto che il difensore sia munito di procura speciale per stare in giudizio. Anche l'art. 122 c.p.p. - riguardante la procura ad acta - non prevede tra i requisiti richiesti a pena di inammissibilità l'indicazione del provvedimento da impugnare ma solo "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce".

5. L'atto rilasciato dalle ricorrenti all'avv. Matteo Murgia, indicando l'oggetto (nella specie, somma di denaro e autovettura sequestrate) in relazione al quale il potere di rappresentanza giudiziale era conferito, in uno al distinto ancorchè contestuale mandato difensivo, ha soddisfatto, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per la corretta instaurazione del giudizio cautelare dinanzi al Tribunale.

6. Il Tribunale, pertanto, ha erroneamente negato il difetto di rappresentanza al nominato difensore ed alla censura consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2022