1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame delle indicate terze interessate sul rilievo di non poter riconoscere la procura speciale negli atti di nomina effettuati il 22 febbraio 2022 dalle ricorrenti "ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p.", dell'avv. Matteo Murgo quale loro difensore non facendosi alcun riferimento al provvedimento impugnato, emesso due mesi dopo.
3. E' stato condivisibilmente affermato in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 c.p.p., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purchè da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668).
4. Nell'alveo del predetto indirizzo, in particolare, deve affermarsi che ai fini del rilascio della procura per stare in giudizio non è necessaria l'indicazione del provvedimento da impugnare nè che l'atto intervenga dopo la emissione dello stesso provvedimento.
Alcun riferimento è operato dall'art. 100 c.p.p., invero, al provvedimento da impugnare richiedendo la disposizione, per le parti private diverse dall'imputato, soltanto che il difensore sia munito di procura speciale per stare in giudizio. Anche l'art. 122 c.p.p. - riguardante la procura ad acta - non prevede tra i requisiti richiesti a pena di inammissibilità l'indicazione del provvedimento da impugnare ma solo "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce".
5. L'atto rilasciato dalle ricorrenti all'avv. Matteo Murgia, indicando l'oggetto (nella specie, somma di denaro e autovettura sequestrate) in relazione al quale il potere di rappresentanza giudiziale era conferito, in uno al distinto ancorchè contestuale mandato difensivo, ha soddisfatto, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per la corretta instaurazione del giudizio cautelare dinanzi al Tribunale.
6. Il Tribunale, pertanto, ha erroneamente negato il difetto di rappresentanza al nominato difensore ed alla censura consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2022