CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 04 novembre 2022 N. 41779
Massima
In tema di furto, la circostanza aggravante delia destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
Casus Decisus
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 luglio 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato - riducendo la pena inflitta alle imputate - la decisione del Tribunale di Monza che aveva condannato A.A. e B.B., per il reato di furto aggravato dalla destrezza.
Le due imputate, mentre erano intente a pagare i prodotti acquistati all'interno di un supermercato, distraevano la cassiera e si impossessavano di un sacchetto contenente la somma di 100,00 Euro, che quest'ultima, poco prima, aveva riposto in uno Spa zio della propria postazione, non accessibile al pubblico. In particolare, mentre una delle due, con una pretestuosa richiesta di informazioni sull'acquisto di una ricarica telefonica, distraeva la cassiera, costringendola ad alzarsi dalla propria postazione, l'altra ne approfittava per impossessarsi del sacchetto.
2. Contro la sentenza della Corte di appello, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un primo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza.
Sostengono che non vi sarebbe stata alcuna destrezza, essendosi limitate le imputate ad approfittare del momento propizio per impossessarsi del sacchetto.
2.2 Con un secondo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.
Sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'attenuante in questione, in considerazione del fatto che il risarcimento sarebbe avvenuto solo al momento della fissazione del processo.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 04 novembre 2022 N. 41779
1. I ricorsi devono essere
dichiarati inammissibili.
1.1. Il primo motivo è
manifestamente infondato.
Al riguardo, va ricordato che "In
tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste
qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante
l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta
caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed
idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del
detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si
limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di
disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore
medesimo" (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Rv. 270088).
Ebbene, nel caso in esame,
l'attenuazione della sorveglianza da parte della cassiera era stata
provocata proprio dall'astuzia delle due imputate, che avevano
utilizzato il pretesto delle informazioni sulla scheda telefonica
per farle lasciare la postazione di lavoro.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è
inammissibile per difetto di specificità estrinseca.
Le ricorrenti, invero, non si
confrontano affatto con la motivazione della sentenza pronunciata
dalla Corte di appello, che ha escluso l'applicazione
dell'aggravante in questione perchè ha ritenuto la somma versata a
titolo di risarcimento (300,00 Euro) non congrua a coprire l'intero
danno (rallentamento attività, costi affidamento alla gestione
legale, ecc.).
2. Alla declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.
616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa
delle Ammende, che deve determinarsi in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e
condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 giugno
2022.
Depositato in Cancelleria il 4
novembre 2022