1. Il ricorso è fondato e va accolto, sussistendo la nullità del decreto impugnato, che è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 2, e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4.
2. L'art. 666 c.p.p., comma 4, prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666 c.p.p., comma 3, per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile che l'istanza venga dichiarata inammissibile de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Solo in tali casi, che non implicano giudizi di merito nè valutazioni discrezionali, è dunque consentita la deroga al contraddittorio assicurato dal procedimento camerate: ne discende che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio ed adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che la procedura adottata comporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, equiparabile alla omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (in questo senso cfr., con riferimento specifico al procedimento relativo all'applicazione della disciplina della continuazione, Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv. 242196).
3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha optato per il rito semplificato sul postulato che la più recente istanza di A.A. ha ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 28 maggio 2019 e quella n. 156/2020, che lo stesso ufficio giudiziario ha pronunziato I'l giugno 2020 e che è divenuta irrevocabile il 15 luglio 2021.
Con la precedente ordinanza del 31 gennaio 2022 - versata in copia agli atti - il Giudice per le indagini preliminari salernitano ha rigettato la richiesta ex art. 671 c.p.p. facendo esclusivo riferimento, già dalla premessa, a tre sentenze, tutte aventi estremi diversi da quella n. 156/2020, che rientra, invece, nel fuoco della decisione successiva.
L'obiettivo confronto tra i provvedimenti attesta, dunque, che, a prescindere dalla materiale confezione degli atti introduttivi dei due procedimenti, il secondo ha investito un tema che era rimasto estraneo al primo, onde non ricorrono le condizioni per la definizione dell'istanza nella forma prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 2.
4. Il decreto impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità assoluta, va dunque annullato con rinvio (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524) per nuovo giudizio, reso previa instaurazione del contraddittorio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022