1. Il ricorso merita il rigetto, essendo infondato quanto si deduce.
Come in più occasioni ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01) in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento; ipotesi che non ricorre nel caso di specie, atteso che solo una sorveglianza specificamente efficace ad impedire la sottrazione del bene consente di escludere tale aggravante, laddove la modalità di sorveglianza nella fattispecie in esame - attraverso lo smartphone del proprietario - non è idonea ad impedire la commissione del furto, come efficacemente e logicamente messo in luce dalla corte territoriale; ed infatti, il collegamento esistente tra il sistema di videosorveglianza presente nel cantiere e il telefonino del proprietario - che grazie al meccanismo in questione riceveva un MMS ritraente uno degli escavatori parcheggiato nel cantiere con accanto un giovane intento a prelevare gasolio dal serbatoio - non assicura un intervento immediato atto a scongiurare il delitto (il fatto che nel caso di specie il proprietario si sia prontamente attivato grazie al meccanismo, chiamando le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul posto, costituisce una evenienza legata alla vicenda concreta caratterizzata dalla particolare prontezza degli operanti, che, peraltro, nonostante il loro pronto intervento, non riuscirono a evitare il furto, ma solo a trovare il ladro ancora sul posto, in possesso della refurtiva).
Si deve pertanto affermare il seguente principio di diritto secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa, per necessità o per destinazione, alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza che, anche ove dotato di collegamento con il cellulare del proprietario, rimane un mero strumento di ausilio per la individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625 c.p.p., comma 1, n. 7, (per un caso analogo, in cui però il sistema di videosorveglianza era di tipo passivo, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021), Rv. 280157 - 01; cfr. altresì, per il caso analogo dell'antifurto satellitare sull'autovettura, Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204 - 01, secondo cui tale antifurto, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene).
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 c.p.p., la condannai del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2022