Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di cassazione ha già spiegato che, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464 octies c.p.p., censurabile in sede di ricorso per cassazione.
Si è chiarito che:
- la messa alla prova implica la sottoposizione del soggetto a specifici obblighi e prescrizioni: per un verso, prevede l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale e comporta l'osservanza di prescrizioni e lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che assume la duplice valenza rieducativa e sanzionatoria; per altro verso, impone la prestazione di condotte riparatorie e restitutorie, al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato e, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno cagionato alla vittima, nonchè l'avvio di una mediazione con quest'ultima;
- l'art. 168 quater c.p., prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi e tutte si correlano all'obbiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova;
- il predicato verbale "è revocata", interpretato secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e secondo la connessione di esse (in linea col disposto dell'art. 12 preleggi), non consente di rimettere al giudice la valutazione discrezionale circa la possibilità di far proseguire comunque la prova nonostante la ricorrenza di un'ipotesi di revoca: la norma collega chiaramente la revoca della sospensione del procedimento al mero riscontro giurisdizionale delle situazioni ivi contemplate, compiuto all'esito del contraddittorio camerale previsto dall'art. 464 octies c.p.c., comma 2;
- il contraddittorio camerale previsto dall'art. 464 octies del codice di rito è expressis verbis volto allo scopo (unico) di consentire la valutazione dei "presupposti della revoca": il confronto fra le parti risulta dunque strumentale a fornire al giudice del sub-procedimento di messa alla prova tutti gli elementi necessari per decidere sulla revoca, con specifico riguardo alla verifica circa l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 168 quater c.p., cioè all'esercizio di quello spazio di valutazione discrezionale che ciascuna delle ipotesi previste da detta norma consente (così testualmente, Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Farioli, Rv. 273655 in cui in motivazione la Corte ha affermato che il giudice, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168 quater c.p., non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova).
3. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi indicati, avendo indicato, con una motivazione non manifestazione illogica, le ragioni poste a fondamento della revoca, individuate non solo in un ingiustificato rilevante inadempimento del programma, ma anche in una più generale propensione dell'imputato a diradare - per ragioni non chiarite - i contatti con il Servizio, così dimostrando una limitata consapevolezza del disvalore della proprie condotte e dunque un'assenza di resipiscenza.
In tale contesto il motivo rivela la sua strutturale inammissibilità, essendosi il ricorrente sostanzialmente limitato a rivisitare il contenuto della relazione redatta dall'UEPE e a sollecitare una diversa valutazione dell'atto e del suo significato probatorio, risolvendosi nella richiesta di una sostanziale rivisitazione del fatto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2022