Giu la sentenza è affetta da un vuoto motivazionale laddove non tenga presente la condizione di incensurato dell'imputato
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 20 settembre 2022 N. 34623
Massima
In ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza è affetta da un vuoto motivazionale laddove non tenga presente la condizione di incensurato dell'imputato ed il suo corretto contegno processuale tenuto nel corso dell'intera vicenda giudiziaria.

Casus Decisus
1. Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia del 30 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Venezia, riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato B.G. alla pena di anni 1. di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 dei 2000 art. 5, reato a lui contestato per non avere presentato, in qualità di legale rappresentante della "G.B. s.r.l.", la dichiarazione annuale relativa alle imposte redditi e sulìlva, così conseguendo un'evasione di imposta sul valore Aggiunto pari a 388.052,00 Euro; in (OMISSIS). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lagunare, B., tramite il suo difensore,, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con ii quale la difesa deduce il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, rispetto al diniego della sospensione condizionale della pena, osservando che i giudici di secondo grado si sono limitati a dare risposta solo al primo motivo, riguardante la censura sull'elemento soggettivo del reato, mentre sul secondo motivo di appello, riferito alla mancanza concessione del beneficio di cui all'art. 153 cod. per." la Corte territoriale non ha speso alcuna parola, limitandosi a confermare, semplicemente e frettolosamente, la decisione di primo grado.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 20 settembre 2022 N. 34623

Motivi della decisione

ricorso è fondate.

1. Premesso che non è in discussione il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, sul quale alcuna censura è stata sollevata in questa sede, deve rilevarsi che, in ordine ai diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata presenta effettivamente un vuoto motivazionale.

Ed invero nell'atto di appello, con il secondo motivo, la difesa aveva censurato la pronuncia di primo grado in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, rimarcando, al fine di sostenere la prognosi positiva richiesta dall'art. 163 c.p., il corretto contegno tenuto nel corso dell'intera vicenda giudiziaria dall'imputato, il quale, venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, aveva dato prova di un atteggiamento ampiamente collaborativo, consegnando tutta la documentazione in suo possesso e attivandosi ai fine di restituire all'Agenzia delle Entrate le somme dovute, pur se nei limiti della grave situazione finanziaria che affliggeva la sua società.

A tale doglianza la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta,. non spiegando in particolare perchè, a fronte della condizione di incensurato di B. e dee ulteriori deduzioni difensive circa il comportamento processuale, doveva essere confermata a prognosi negativa operata dal primo giudice.

in presenza di un totale difetto argomentativo su una richiesta difensiva che invero non palesava manifestamente infondata, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annua a sentenza impugnata limitatamente, alla omessa valutazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 07 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2022