Motivi della decisione
ricorso è fondate.
1. Premesso che non è in discussione il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, sul quale alcuna censura è stata sollevata in questa sede, deve rilevarsi che, in ordine ai diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata presenta effettivamente un vuoto motivazionale.
Ed invero nell'atto di appello, con il secondo motivo, la difesa aveva censurato la pronuncia di primo grado in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, rimarcando, al fine di sostenere la prognosi positiva richiesta dall'art. 163 c.p., il corretto contegno tenuto nel corso dell'intera vicenda giudiziaria dall'imputato, il quale, venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, aveva dato prova di un atteggiamento ampiamente collaborativo, consegnando tutta la documentazione in suo possesso e attivandosi ai fine di restituire all'Agenzia delle Entrate le somme dovute, pur se nei limiti della grave situazione finanziaria che affliggeva la sua società.
A tale doglianza la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta,. non spiegando in particolare perchè, a fronte della condizione di incensurato di B. e dee ulteriori deduzioni difensive circa il comportamento processuale, doveva essere confermata a prognosi negativa operata dal primo giudice.
in presenza di un totale difetto argomentativo su una richiesta difensiva che invero non palesava manifestamente infondata, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annua a sentenza impugnata limitatamente, alla omessa valutazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Motivazione semplificata.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 07 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2022