Motivi della decisione
1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio.
2. Come premesso, la Difesa denuncia violazione dell'art. 420 ter c.p.p. con riguardo al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputata alla udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello. A sostegno del motivo, si richiama la certificazione medica, rilasciata la mattina stessa della udienza, nella quale è riportata la diagnosi di "colica renale acuta dx con febbre e ematuria e necessita di 7 giorni di riposo assoluto", oltre che delle prescritte cure farmacologiche. Detta certificazione è allegata, in originale, al verbale di udienza, e ad essa la Corte di appello fa riferimento nella ordinanza con la quale ritiene, tuttavia, insussistente, rectius, non documentato l'impedimento assoluto.
3. In linea generale, deve essere rilevato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico attestante una patologia, ritenga l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiari la contumacia dell'imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendo ritenersi preclusiva di tale valutazione la generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è per sua natura preordinata al superamento rapido e completo dell'affezione patologica in atto e non implica, ove essa non sia soddisfatta, l'automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento (Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014,Rv. 260814 che ha richiamato le conformi Sez. 5, n. 5540 del 14/12/2007, (dep. 2008) Spanu, Rv. 239100; Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, G., Rv. 254896), oltre a non essere idonea a determinare una incapacità di stare in giudizio ex art. 70 c.p.p. (Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Rv. 265819).
4. In tale ottica, si è ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, addotto mediante la produzione di certificato medico attestante "lombosciatalgia acuta" con necessità di "riposo assoluto", non emergendo dalla documentazione l'impossibilità di deambulare o comunque di raggiungere l'aula di udienza trasportato da altri (Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, Rv. 260814 01), oppure in una in una fattispecie in cui il certificato medico si limitava ad indicare uno stato di salute che rendeva "sconsigliabile" un lungo viaggio, ma non tale da far "temere uno sviluppo drammatico o minaccioso dal punto di vista vitale" (Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, Rv. 254896), o, ancora, in un caso di certificato medico attestante "scompenso glicometabolico" (Sez. 5, n. 5540 del 14/12/2007 (dep. 2008), Rv. 239100); nello stessa direzione Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Rv. 259287, in un caso in cui la patologia certificata dal Pronto Soccorso consisteva in un attacco d'asma, con dimissioni disposte dopo 42 minuti dal ricovero, senza alcuna specificazione in ordine all'impossibilità di presentarsi in udienza, nonchè Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Rv. 257133 con riguardo a una gastrite, ritenuta patologia per comune esperienza non invalidante.
4.1.Traslando i richiamati principi nella vicenda in esame, si osserva, innanzitutto, che, per comune cognizione, la colica renale insorge d'improvviso, con dolore tipicamente spasmodico, intenso e perdurante, tale da richiedere l'assunzione di antinfiammatori e antidolorifici per via intramuscolare o endovenosa per accelerare la regressione del dolore. A tali sintomi può associarsi il sanguinamento (ematuria), la nausea e la febbre, che è un sintomo più importante, perchè indicativa di una infezione, che richiede osservazione e spesso anche ospedalizzazione. Che è quanto, di fatto, avvenuto nel caso di specie, come emerge dalla allegazione difensiva, attestante che la ricorrente venne ricoverata il giorno successivo e poi trasferita all'ospedale di (OMISSIS).
4.2. E, allora, in presenza di una certificazione medica - rilasciata lo stesso giorno dell'udienza - attestante una colica renale acuta associata a ematuria e febbre, così da giustificare la prescrizione di riposo assoluto, la Corte di appello si è limitata a rilevare che "il certificato dà atto di necessità di riposo assoluto prescrivendo farmaci (....) per due giorni; che non si dà atto di una impossibilità assoluta a comparire". Questa la "apparente" motivazione del rigetto, che si limita a replicare il criterio di giudizio ("impedimento assoluto") normativamente indicato dall'art. 420 ter c.p.p., senza farne concreta applicazione al caso concreto, nel senso che non risultano esplicitate, in relazione alla patologia certificata, le ragioni che hanno condotto a ritenerlo insussistente. La Corte di appello non esprime alcun convincimento nè indica i presupposti di fatto di un diniego che si affida alla mancata annotazione nella certificazione medica dell'espressione "impedimento assoluto", così venendo meno al dovere accertativo che, invece, il legislatore affida al potere discrezionale del Giudice. Come emerge dalle pronunce che si sono poc'anzi richiamate, mentre è compito del medico la rappresentazione della specifica condizione patologica del paziente, individuandone la natura, le cause, i sintomi, i rimedi e le cure, rimane affidata al giudice la sintetica valutazione della sussistenza, nella situazione clinica così rappresentata, di una condizione tale da rendere assolutamente impossibile la comparizione in udienza. Invece, la Corte di appello prescindendo completamente dalla natura della patologia certificata non ha neppure perso in considerazione l'opzione di affidarsi alla verifica fiscale, limitandosi ad affermare, in termine tanto generici quanto astratti, che il ‘riposo assolutò non equivalga all'impedimento assolutò.
4.3. La valutazione che la Corte di appello avrebbe dovuto compiere, alla luce delle coordinate ermeneutiche che si sono richiamate, non doveva arrestarsi a una lettura formalistica e superficiale, che ha prodotto una motivazione apparente, ma, attraverso una analisi critica della patologia certificata - oggettivamente allarmante e insorta proprio il giorno dell'udienza avrebbe dovuto risolvere il chiaro significato di quella certificazione - avendo escluso di affidarsi all'accertamento fiscale - nel senso di individuare il fondamento del prescritto "riposo assoluto" nella condizione patologica espressiva di un "impedimento assoluto" a muoversi.
5. La fondatezza del primo motivo di ricorso conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Restano assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2022