Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Il deposito della sentenza, pronunciata all'udienza del 10 settembre 2019, è avvenuto oltre il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3.
Dunque, l'avviso ex art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), è stato notificato in data 17 gennaio 2020 al difensore di fiducia, pur a fronte della revoca del difensore, intervenuta in data 9 gennaio 2020, nonchè personalmente all'imputato, il 20 gennaio 2020.
Da tale ultimo termine, quindi, deve farsi decorrere il termine di 45 giorni di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), a mente del citato art. 585, comma 3.
2.1. Invero, è noto l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la rinuncia al mandato difensivo, cui l'art. 107 c.p.p., u.c., equipara il caso della revoca del mandato difensivo, non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un nuovo difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 5816 del 10/10/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 272438; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016 Arnoldo, Rv. 266052).
Ne consegue che, secondo il descritto indirizzo, la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna violazione o nullità essendo, il difensore di fiducia - oltre che l'imputato in caso di appello - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina.
Si tratta di ragionamento che, in via generale, fa riferimento al contenuto testuale dell'art. 108 c.p.p., comma 3, che, nella sua integrale estensione, recita: la rinuncia (del difensore) non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108.
Non va trascurato di rilevare il tradizionale indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo il quale (Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398-99; Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872, Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744; Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, Ennejmy, Rv. 231324; Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005, Murador, Rv. 230993) il principio di immutabilità della difesa comporta che la nomina di un sostituto del difensore ha natura episodica ed è, quindi, consentita nei soli casi di impedimento temporaneo.
Si sostiene che la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullità, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio L'eventuale violazione del principio, secondo l'orientamento in esame, determina la nullità degli atti e della decisione conclusiva del processo, da qualificare come di natura generale a regime intermedio secondo la previsione dell'art. 180 c.p.p. (Sez. 3, n. 19908 del 14/04/2010, B.D., Rv. 247493), tranne i casi in cui sia, in concreto, esclusa ogni reale incidenza, e conseguente pregiudizio, sull'esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Ren, Rv. 242668; sez. 1, n. 616 del 02/12/2004, dep. 2005, Abdellah, Rv. 230651).
Non mancano, poi, pronunce che, in tale caso, ravvisano una nullità assoluta insanabile (Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011, Giaffreda, Rv. 250164; Sez. 4, n. 10215 del 13/01/2005, Fumagalli, Rv. 231603).
Tra tali evenienze, quindi, produttive della descritta nullità, è stata fatta rientrare l'ipotesi in cui, a fronte di un impedimento definitivo del difensore originario, come nella rinunzia al mandato, cui non sia seguita la designazione di altro professionista da parte dell'imputato, il giudice, che pur abbia la possibilità di intervenire tempestivamente rispetto agli incombenti processuali da compiere, contravvenga all'obbligo di nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, ed incarichi un patrocinatore prontamente reperito. Tanto, individuando nella nomina di un difensore d'ufficio, scelto quale sostituto in un professionista sempre diverso, per ciascuna udienza, prontamente reperito, un pregiudizio dei diritti dell'imputato ad essere assistito, in via stabile, dallo stesso legale nell'ambito di un rapporto professionale continuativo, in modo da assicurargli adeguata difesa per l'approfondita conoscenza della vicenda contestata (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603; Sez. 2, n. 36625 del 15/05/2013, Pizzuto, Rv. 257061; Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011, Giaffreda, Rv. 250164).
3. Orbene, la descritta evenienza, produttiva di nullità, non ricorre nel caso al vaglio, anche a voler seguire il tradizionale orientamento giurisprudenziale illustrato.
Infatti, ai sensi dell'art. 107 c.p.p., per effetto della revoca del mandato del difensore di fiducia (intervenuta in data 9 gennaio 2020), si è proceduto, comunque, alla successiva nomina, a cura della Cancelleria, del difensore ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, (in data 17 gennaio 2020), consentendo, in ogni caso, al professionista originariamente officiato di fiducia cui è stato notificato l'avviso di deposito della sentenza, difensore munito, proprio per tale qualità, di adeguata conoscenza della vicenda ascritta all'imputato, di adottare medio tempore idonee iniziative a tutela del predetto, dirette ad assicurare la presentazione di una tempestiva impugnazione.
In tal caso, infatti, alcun pregiudizio in concreto si è prodotto posto che, trattandosi di appello, l'impugnazione tempestiva poteva essere presentata anche dallo stesso imputato, personalmente.
4.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2022