Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato, giacchè è pacifico, sulla base della ricostruzione dei giudici di merito, che l'allaccio abusivo è avvenuto mediante la forzatura della morsetteria (OMISSIS).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo, va rilevato che, così come emerge anche dalla ricostruzione dei fatti nella sentenza di primo grado, l'allaccio abusivo è avvenuto mediante "cavi unipolari privati direttamente alla rete di distribuzione (OMISSIS), intercettando la rete nella morsetteria della basetta porta contatori, in modo da rifornire gli appartamenti di energia elettrica che non veniva contabilizzata..." (pag. 4 della sentenza di primo grado; si veda anche la descrizione del fatto contestato nel capo di imputazione).
Ciò significa che nella specie nessun rilievo ha il contrasto creatosi tra alcune decisioni di questa Sezione sulla configurabilità del reato di furto nel caso di allaccio abusivo al contatore condominiale (OMISSIS).
Peraltro, questo Collegio condivide l'orientamento interpretativo della sentenza Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021, dep. 2022, Insolia, Rv. 282394, che ha ritenuto che integri il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita (e neppure quello di cui all'art. 627 c.p., oggi depenalizzato) la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune; la sentenza Insolia fa leva sulla distinzione tra il delitto di cui all'art. 646 c.p. e i delitti nei quali la condotta ha natura di sottrazione e non di appropriazione, distinzione che risiede nell'esistenza nel primo caso e non nei secondi di un già acquisito ed autonomo potere dispositivo dell'agente sul bene (ad es. Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749) e si discosta consapevolmente dall'indirizzo accolto da altre pronunce che propendono per la tesi della qualificabilità del fatto in termini di appropriazione indebita (Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, Martorana, Rv. 271989; Sez. 5, n. 29121 del 11/09/2020, Sayad; si veda, in diversa fattispecie, anche Sez. 5, n. 7568 del 15/01/2019, Ravanelli, Rv. 275626).
4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
Quanto alle censure relative alla violazione dell'art. 69 c.p., si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza sì sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2022