Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1.Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) su una prognosi di reinserimento del condannato, condotta sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez.1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata).
Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, nè i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, nè le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità e, comunque, di tutti gli elementi fattuali che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione del reo.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602) ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
2.Ciò premesso, si rileva che la motivazione, nel caso di specie, seppure stringata, non si è limitata a valutare la condotta di vita precedente al reato, concentrando l'esame soltanto sui precedenti giudiziari e sulle pendenze del condannato, come dedotto.
Il giudice di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, ha, invero, svolto un giudizio prognostico negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole della misura, avendo acclarato la rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base, non solo sulla base del curriculfrn desumibile dagli atti (nel senso che, comunque, è stato ritenuto giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura, allorchè il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146).
Oltre a ciò, invero, il Tribunale di sorveglianza, ha considerato, proprio nell'ambito del sollecitato giudizio positivo sulla presenza di elementi che consentano, con giudizio prognostico, il buon esito della prova, la significativa, recente condotta di evasione del 6 settembre 2019 e la carenza di prova documentale circa l'attività lavorativa che si assume svolta all'attualità, quest'ultima fondata su un giudizio di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, non rivedibile in sede di legittimità.
L'attività lavorativa svolta dal condannato, infatti, è stata presa in esame dal Tribunale che, tuttavia, ne ha neutralizzato la valenza positiva, notando con motivazione logica e coerente, che si tratterebbe di inserimento in attività la cui consistenza non è sufficientemente documentata.
Inoltre, si osserva che il Tribunale ha escluso elementi idonei a formulare una prognosi di affidabilità all'attualità, perchè ha sottolineato, accanto alla descritta evasione, alla pluralità di condanne per violazione della normativa in tema di sostanze stupefacenti sino al 2019, l'assenza di segnali tangibili di resi piscenza.
Rispetto a tale ultima ratio decidendi, peraltro, il ricorso non svolge specifici argomenti di critica, risultando per detto aspetto generico.
3.Segue a quanto sin qui osservato, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2022