Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo sul punto, avrebbe erroneamente applicato gli artt. 163 e 165 c.p. in quanto avrebbe del tutto omesso di valutare e motivare in ordine alle condizioni economiche dell'imputato così che la condizione posta, considerato anche che lo stesso danno sarebbe stato quantificato in modo sproporzionato rispetto alle effettive capacità economiche del ricorrente, impedirebbe di fatto allo stesso di usufruire del beneficio concesso e di sottrarsi così alle conseguenze negative che gli deriverebbero dal contatto con "l'ambiente deleterio e pericoloso del carcere".
La doglianza è fondata.
1.1. Come di recente evidenziato da questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi, quale una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr. Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407 - 01) 1.2. Nel caso di specie, nel quale risulta che il ricorrente era ammesso al gratuito patrocinio, il giudice di merito, a prescindere dall'esistenza o meno di ulteriori allegazioni sul punto, era tenuto a valutare in concreto le condizioni economiche dell'imputato e a dare conto delle ragioni sulle quali aveva fondato la conclusione circa l'effettiva possibilità dello stesso di risarcire il danno.
La sola circostanza che il ricorrente fosse ammesso al gratuito patrocinio, d'altro canto, considerato che la somma da risarcire è pari a 20.000,00, cioè a quasi a due annualità del reddito massimo che costituisce il limite all'ammissione al gratuito patrocinio, era da sola sufficiente a concludere nel senso che le condizioni economiche dell'imputato non fossero tali da consentire di subordinare la pena alla sospensione condizionale della pena stessa.
Ragione questa per la quale, in conclusione, la sentenza impugnata, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e la conseguente statuizione sul punto deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che elimina.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2022