Dot Bitcoin e autoriciclaggio
Cass. pen., Sez. II, sent. n. 27023 (ud. 07/07/2022 - dep. del 13/07/2022)
Sara Piancastelli

Testo della sentenza

La Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 27023 (ud. 07/07/2022 – dep. del 13/07/2022), ha affermato che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione “on line”, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di “bitcoin” per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro.

Nella specie, il ricorrente aveva provveduto a curare immediatamente il trasferimento di somme, provento di truffa, non appena accreditate - senza  mai riscuoterle - attraverso disposizioni on line in favore di altro conto tedesco intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, per il successivo acquisto di valuta virtuale, ponendo così in essere un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione della origine delittuosa del denaro.

Secondo la Cassazione, la moneta virtuale non può essere esclusa dall'ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell'art. 648-ter.1 c.p.

L'indicazione normativa ex art. 648-ter.1 c.p. delle attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative) in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare  un elenco formale  delle attività  suddette,  appare  piuttosto diretta ad individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell'impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento del circuito economico, nel quale, vengono immessi denaro o altre utilità provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la loro provenienza delittuosa (in termini, Cass. pen., Sez. II, sent. n. 13795 del 07/03/2019 - dep 29/03/ 2019 - Rv. 275228).

Possono essere ricondotte nell'ambito della dizione di "attività speculativa" (della quale il legislatore, non a caso, non offre rigida definizione) molteplici attività e, in particolare, tutte quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite. Le valute virtuali possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio  ed investimento (sul   punto,   il   parere   della BCE, recepito nella V direttiva UE antiriciclaggio 2018/843).

Come sottolineato  in dottrina, la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cd. permissionless), senza previsione di alcun controllo sull'ingresso di nuovi "nodi" e sulla provenienza del denaro convertito (si è anche  sottolineato  come  sia  ormai  noto  il vasto  numero  di criptovalute utilizzate nel darkweb, proprio per le loro peculiari caratteristiche, e che alcune   di  esse,  attraverso l'uso   di  tecniche   crittografiche   avanzate, garantiscono  un elevato  livello  di  privacy  sia  in  relazione  alla  persona dell'utente sia in relazione all'oggetto delle compravendite).

Indubbiamente, con il decreto  legislativo n. 90/2017, attuativo della IV Direttiva  Antiriciclaggio, il legislatore italiano ha apportato sostanziali modifiche al d.lgs. n. 231/ 2007, a sua volta attuativo della Direttiva 2005/60/CE, anticipando  le disposizioni della V Direttiva Antiriciclaggio in materia di criptovalute,  valute virtuali e destinatari degli obblighi di prevenzione, normativa di carattere  preventivo che si affianca alla disciplina  penalistica di contrasto a riciclaggio e autoriciclaggio di cui agli artt.  648-bis  e 648-ter.l  c.p., senza  tuttavia che nella fattispecie in esame risulti che tale nuovo meccanismo di controllo abbia consentito di evitare il  reato  contestato  (al contrario, accertata la re-immissione del profitto delle truffe nel circuito dell'economia legale, sono risultate estremamente difficili le attività di ricostruzione dell'identità del soggetto al quale riferire le singole transazioni in criptovaluta, anche perché l'account impiegato dal ricorrente faceva riferimento a false generalità dell'intestatario del conto corrente bancario di provenienza).

 

In allegato il testo integrale della sentenza.