Il Consiglio dei Ministri, riunito venerdì 3 dicembre 2021,
ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei
confronti delle donne e della violenza domestica.
Il testo contiene un complesso di misure volte ad arricchire
l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di
violenza e a tal fine interviene con modifiche al codice penale, al
Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone una
particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in
contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, alla
particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di
reiterazione e multilesività.
Ammonimento
Il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del
Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono
assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per
l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle
relazioni familiari ed affettive.
Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento
sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito
e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da
soggetto già ammonito.
Misure di rafforzamento di obblighi informativi
Si estendono i reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.
Braccialetto elettronico
È prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione
con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei
mezzi elettronici, come il braccialetto.
Si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva
dell’allontanamento dalla casa familiare con le modalità di
controllo mediante mezzi elettronici, il giudice preveda
l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora
l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di
controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici
possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui
all’articolo 280 c.p.p.
Misure di prevenzione personale
Il Disegno di legge interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). In particolare estende l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica.
Fermo
Viene introdotta un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.
Comunicazione immediata in caso di scarcerazione
Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa. L’intervento è volto a chiarire che nel caso di scarcerazione, disposta nel corso del procedimento di cognizione o disposta in fase esecutiva dal giudice dell’esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente comunicato il relativo provvedimento.
Sospensione condizionale della pena
Si modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell’inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale.
Tutela della vittima e provvisionale
Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. Infine, l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.