Giu L’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione supera il suo primo "test”.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VII PENALE - SENTENZA 26 novembre 2021 N. 43883
Massima
La previsione di un regime transitorio è funzionale all’esigenza di coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch’essa applicabile ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, oltre ad essere ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.

Casus Decisus
In tema di improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134, la Settima sezione penale ha affermato che: - la inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione di un valido rapporto processuale, osta alla declaratoria di improcedibilità; - è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, legge cit., in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative al nuovo istituto si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto la previsione di un regime transitorio è funzionale all’esigenza di coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch’essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VII PENALE - SENTENZA 26 novembre 2021 N. 43883