Giu Redazione della sentenza in formato elettronico: la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, coincide con quella dell'attestazione del cancelliere
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 10 ottobre 2024 N. 26462
Massima
In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla Cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (cfr. Cass. n. 24891/2018, n. 2362/2019, n. 2829/2023, n. 12782/2023, n. 20994/2024)

Casus Decisus
1. la Corte d’Appello dell’Aquila, rigettando il gravame avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di A.P. al pagamento di somma in favore del dipendente C.F. a titolo di risarcimento del danno per illegittima collocazione in CIG nel periodo aprile 2010- settembre 2015; 2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; 3. successivamente, il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per tardività, “in quanto notificato in data 15 agosto 2023 e quindi decorso il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 14 febbraio 2023”; 4. la società ricorrente ha depositato nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., istanza per la decisione della causa, sostenendo l’erroneità della proposta di decisione accelerata “perché il termine di decadenza dall'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. non decorre dalla data di deposito della sentenza, bensì dalla data di comunicazione a cura della cancelleria dell'avvenuto deposito della stessa” (il 15 febbraio 2023); in prossimità dell’odierna udienza, ha depositato memoria; 5. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 10 ottobre 2024 N. 26462 DORONZO ADRIANA

1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività;

2. il Collegio condivide il principio secondo cui, in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla Cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (cfr. Cass. n. 24891/2018, n. 2362/2019, n. 2829/2023, n. 12782/2023, n. 20994/2024);

3. ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c. è la trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria (e contestuale deposito telematico nel fascicolo informatico), seguita dall’attestazione del cancelliere relativa al deposito stesso, con l’attribuzione da parte del sistema del numero identificativo della sentenza e della data di pubblicazione; da quella data il provvedimento diventa immodificabile ed è possibile l’estrazione di copia da parte dei soggetti abilitati;

4. l’attività di comunicazione espletata dal cancelliere successivamente è, pertanto, estranea e non può assumere alcuna rilevanza né può fungere da data iniziale per il computo del termine di impugnazione;

5. nella fattispecie in esame, come si evince dalla copia ufficiale della sentenza della Corte d’Appello, la pronuncia n. 62/2023 risulta pubblicata il 14.2.2023 (come da attestazione in alto a destra), per cui a quella data occorreva avere riguardo ai fini del calcolo del termine cd. lungo per proporre il ricorso per cassazione, e non alla comunicazione da parte della Cancelleria;

6. non sono pertinenti le pronunce richiamate da parte opponente, perché non riguardanti provvedimenti redatti in modalità digitale;

7. la decisione da parte del Collegio è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione la previsione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.;

8. in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata per i casi di conformità tra proposta e decisione (Cass. S.U. n. 28450/2023, n. 27433/2023, n. 27195/2023);

9. per l’effetto, la società ricorrente, in ragione della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, in ragione del valore della controversia;

10. in applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle difese svolte e della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore circa la configurazione presuntiva di ipotesi di abuso del processo per i casi di conformità tra proposta di decisione accelerata e decisione finale del processo, la società ricorrente e soccombente deve essere altresì condannata al pagamento in favore della controparte di ulteriore somma equitativamente determinata come da dispositivo;

11. inoltre, la presunzione di responsabilità aggravata di cui alla novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) comporta la condanna di parte ricorrente anche al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende, che si stima congruo determinare, in assenza di parametri normativi predeterminati tra il minimo e il massimo, nella misura indicata in dispositivo, in relazione al valore e alla natura della controversia;

12. l’inammissibilità del ricorso determina, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 condanna parte ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale dell’11 settembre 2024