5. Con il primo motivo la ricorrente in via principale S. E.I. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si duole che la corte di merito abbia respinto la domanda risarcitoria per ravvisata carenza di prova del danno e del nesso causale tra l’accertato inadempimento della Z.V. e il lamentato danno, sull’erroneo presupposto della necessità della prova del preventivo acquisto di quantitativi di gas e della successiva rivendita nella piattaforma di bilanciamento del gas non ritirato dalla stessa Z.. Necessità che non sarebbe richiesta dagli artt. 1218, 1223, 2697 c.c. e 115 c.p.c. Inoltre, nell’assumere tale erronea decisione, il giudice del merito non avrebbe attribuito rilevanza alla circostanza, invece decisiva, della discesa del prezzo del gas nel periodo contrattuale.
5.2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censura la sentenza di secondo grado per avere la corte territoriale asseritamente omesso di considerare il fatto decisivo relativo alla diminuzione del prezzo del gas, nel periodo contrattuale (anno termico 2015-2016).
5.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per non aver la corte di merito considerato la Relazione tecnica espletata in altro analogo giudizio a quello per cui è causa, ravvisandone l’inconferenza rispetto all’an debeatur e la riferibilità al solo quantum debeatur (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Lamenta che la motivazione è contraddittoria ed illogica, perché dopo aver la corte confermato la decisione di primo grado in punto di inadempimento della Z., anziché ‘seguire’ la suddetta Relazione, alla quale avrebbe “dichiarato di aderire, almeno implicitamente per quanto riguarda la quantificazione del danno” l’ha poi ritenuta non conferente (cfr. pp. 34, ricorso principale).
5.4. Con il quarto motivo denuncia la nullità della decisione di secondo grado, ancora per contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Sostiene che la Corte d’appello, dopo aver confermato l’inadempimento della Z. a ritirare il gas contrattualmente fissato, ha poi illogicamente statuito che S. E.I. avrebbe potuto programmare le immissioni di gas, evitando sbilanciamenti e perdite economiche. 6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che la relativa formulazione, lungi dal prospettare un vizio sussumibile sotto l’egida applicativa dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostanzia in realtà nella richiesta di rivalutazione della quaestio facti in punto di accertamento del danno e del nesso eziologico invero preclusa in sede di legittimità. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, il vizio della violazione di legge deve concretarsi nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte dei giudici di merito, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, a cui consegue un problema rispetto alla sua interpretazione. Diverso, invece, è il caso in cui si alleghi l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna a questioni interpretative della norma, inerendo il potere di valutazione del giudice di merito, sottratto quindi al sindacato di legittimità (v., Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 febbraio 2024, n. 4955; Cass. civ., Sez. III, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3399; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 gennaio 2024, n. 1398; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n. 30660; Cass. civ., Sez. I, Ord., 10 ottobre 2023, n. 28369; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18 agosto 2023, n. 24820; Cass. civ., Sez. lav., 25 luglio 2023, n. 22391; Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 giugno 2023, n. 16134).
Ferma tale differenziazione, trova qui applicazione l’ulteriore principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di denuncia del vizio di cui al n. 3), dell’art. 360, comma 1, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, l’onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, dimostrando come contrastano col precetto normativo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 28 febbraio 2024, n. 5267; Cass. civ., Sez. II, Ord., 28 febbraio 2024, n. 5259; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez. II, Ord., 21 novembre 2023, n. 32320; Cass. civ., Sez. II, Ord., 20 ottobre 2023, n. 29237; Cass. civ. Sez. I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822, Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 dicembre 2022, n. 37257; Cass. civ., SS. UU., 28 ottobre 2020, n. 23745).
Ebbene, con il primo motivo la ricorrente mira chiaramente ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti di causa sulla sua domanda risarcitoria, che sono stati però compiutamente analizzati dalla Corte ambrosiana, la quale, seguendo l’ordine logico nell’analisi della fattispecie concreta, già tracciato dal Tribunale, ha adeguatamente motivato la sua decisione di rigetto per mancato assolvimento all’onere probatorio gravante su S.. A questo specifico proposito va ribadito il consolidato principio in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie in base al quale “l’art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 novembre 2022, n. 34390; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 16 dicembre 2021, n. 40336; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 aprile 2019, n. 9342; Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2017, n. 26825).
Sotto tale profilo la decisione impugnata risulta del tutto conforme al principio di diritto appena esposto, atteso che S., non producendo documenti attestanti la cessione del gas al mercato dello sbilanciamento ovvero di aver immesso nelle reti dei metanodotti circa 40 milioni di metri cubi di gas in sbilanciamento nell’anno termico 2015-2016, non ha fornito la prova dell’esistenza del preteso danno (cfr. pp. 14-17, sentenza impugnata n. 1896/2022). Ragion per cui, fermi i rilievi di inammissibilità della censura sopra svolti, comunque, la stessa sarebbe infondata, pure in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1223 e 2697 c.c.
6.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 348 ter, 4 comma, c.p.c. ricorrendo sulla statuizione risarcitoria l’ipotesi della c.d. doppia conforme, ossia di decisione di secondo grado interamente corrispondente a quella di primo grado, fondandosi sul medesimo iter logico-argomentativo (v. ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 febbraio 2024, n. 4455; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 febbraio 2024, n. 3929; Cass. civ., Sez. III, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3424; Cass. civ., Sez. I, Ord., 9 gennaio 2024, n. 709; Cass. civ., Sez. V, 28 dicembre 2023, n. 36248; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14 dicembre 2023, n. 35096; Cass. civ., Sez. III, Ord., 28 febbraio 2023, n. 5947).
Invero, la Corte milanese ha rigettato il gravame proposto da S. E.I. per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, aderendovi esplicitamente nella motivazione e, statuendo, sulla base di un ragionamento, metodologicamente corretto e logicamente motivato, l’infondatezza della domanda risarcitoria dell’appellante (cfr. pp 14 e 15, sentenza impugnata n. 1896/2022).
Sotto il profilo sostanziale, poi, vengono qui reiterate le censure del primo motivo di ricorso, posto che il ricorrente si duole della non considerazione delle diminuzioni del prezzo del gas durante il periodo contrattuale (cfr. p. 16, sentenza impugnata n. 1896/2022). Ma, inerendo l’operazione di accertamento riservata al giudice di merito, sono inammissibili anche per tale ragione (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 ottobre 2023, n. 28875; Cass. civ., Sez. III, Ord. 21 luglio 2023, n. 21972).
6.2. Con particolare riferimento al terzo e al quarto motivo di ricorso va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per essere contraddittoria la motivazione deve contenere argomentazioni contrastanti al punto da non permettere di comprendere la ratio decidendi alla base della decisione adottata, non ricorre invero tale ipotesi allorquando come nella specie emerga l’insussistenza di incertezze in ordine alla volontà espressa dal giudice (v. Cass. civ., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 10881; Cass. civ., Sez. V, 16 marzo 2022, n. 8646).
Nel caso di specie, l’esposizione compiuta dalla corte territoriale è chiara ed esaustiva in termini di argomentazione, nel senso che le ragioni di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata da S. E.I., non lasciano spazio a dubbi in ordine al decisum della Corte, che ha chiaramente ritenuto: (i) relativamente al terzo motivo, inconferente la Relazione tecnica redatta in altro giudizio, perché non riferibile alla questione concernente l’esistenza del diritto risarcitorio, di cui la stessa S. ha chiesto di tutelare, ma il solo quantum debeatur, con la precisazione che, ogni valutazione in ordine a detto aspetto, era compiuta in via ipotetica e, peraltro, per il solo caso in cui la medesima richiesta di lucro cessante fosse fondata; (ii) relativamente al quarto motivo, infondate le doglianze dell’appellante sulla base di un ragionamento logico, ossia che la conoscenza della quantità di gas giornaliera richiesta contrattualmente da Z., consentiva certamente alla S. di programmare le proprie immissioni di gas, evitando così sbilanciamenti e perdite economiche (cfr. pp. 15 e 17, sentenza impugnata n. 1896/2022).
D’altra parte, dallo scrutinio dei motivi emerge in modo chiaro che la ricorrente, questa volta dietro lo schermo della censura di nullità della sentenza, cela invero la richiesta di una rivalutazione dell’apprezzamento di fatto condotto dai giudici di merito conformemente alle risultanze probatorie invero preclusa nella presente sede di legittimità (v. tra le altre, Cass. civ., Sez. IV, Ord., 13 febbraio 2024, n. 3962; Cass. civ., Sez. II, Ord., 5 febbraio 2024, n. 3211; Cass. civ., Sez. II, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33744).
7. Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale Z.V. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e 1560 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Contesta la statuizione della sentenza di secondo grado in punto di carattere accessorio del c.d. impegno di potenza e di applicazione al contratto de quo dell’art. 1560 c.c., attesa la determinazione dell’entità della somministrazione attraverso l’indicazione di un compenso fisso per appunto il c.s. impegno di spesa e di uno variabile per la quantità di gas effettivamente ricevuta.
7.2. Con il secondo motivo censura la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti per non aver la Corte territoriale considerati i fatti illustrati ai punti A e B dell’appello incidentale, relativi alla qualificazione del contratto come di somministrazione, atteso l’utilizzo, nella rubrica delle condizioni generali del contratto del termine ‘fornitura’; alle trattative svolte tra le parti in merito alla esclusione delle penali; all’indifferenza che S. E.I. avrebbe mostrato rispetto alla formula di prezzo da adottare che, pertanto, non avrebbe il rilievo centrale dalla stessa attribuito; nonché alle interlocuzioni tra queste ultime, dopo mesi dalla stipulazione del contratto del 19 agosto 2015, sulla qualifica della stessa Z. Vetri come dual fuel. Fatti che confermerebbero che le Parti avrebbero concordato la libertà della Z. Vetri di decidere quanto gas prelevare e quando prelevarlo.
8.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge le mosse censure sollecitano anch’esse una rivalutazione dei fatti posti a fondamento dell’azione in funzione di un accertamento diverso da quello operato dal giudice del merito, al quale è però riservato (cfr. tra le molte, Cass. civ., Sez. II, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3356; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 16 gennaio 2024, n. 1722; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28 dicembre 2023, n. 36187; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 novembre 2023, n. 31827; Cass. civ., Sez. III, Ord., 10 febbraio 2023, n. 4247; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 31 maggio 2022, n. 17702).
Con la conseguenza che resta totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, il modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali. Nella fattispecie, la corte di merito, con motivazione rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”, ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda di inadempimento proposta da S. e, avuto riguardo alle prove acquisite nel corso del processo, le ha ritenute idonee a dimostrare la fondatezza di tale domanda (cfr. pp. 10-12, sentenza impugnata n. 1896/2022). Senza sottacersi che i motivi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 comma, n. 6. c.p.c.
In particolare là dove la censura volta a sostenere l’inapplicabilità nella specie dell’art. 1560 c.c. risulta dalla ricorrente formulata senza invero debitamente riportare nel ricorso la dedotta previsione sull’entità della somministrazione pattiziamente determinata, né risultano allegati né “localizzati” i documenti sui quali tali deduzioni si fondano, non avendo la ricorrente fornito gli elementi indispensabili per permettere a questa Corte di individuarne il contenuto.
Pertanto, la mancata riproduzione testuale della clausola e l’assenza di una sua localizzazione nel materiale probatorio acquisito al processo, determinano la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso.
8.2. Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al secondo motivo de ricorso incidentale, ancora relativo all’inadempimento della Z.V., accertato in primo grado e confermato in appello, anch’esso inammissibile perché le censure in punto di vizio n. 5 dell’art. 360 c.p.c. sono precluse dalla ricorrenza della c.d. doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter, comma 4, c.p.c. Nel caso, infatti, la Z.V. non ha assolto all’onere di indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello incidentale, con conseguente inammissibilità delle censure avanzate nel secondo motivo (tra le molte, v. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27 febbraio 2024, n. 5174; Cass. civ., Sez. II, 26 febbraio 2024, n. 5019; Cass. civ., Sez. V, 19 febbraio 2024, n. 4355; Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 febbraio 2024, n. 4278).
9. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza